Sentenza n. 3960/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (sezione seconda) n. 341/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione pecuniaria di € 52.362,28 applicata ai sensi dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 per opere edilizie abusive riconducibili al regime della DIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche n. 341/2024, che aveva dichiarato in parte irricevibile e per il resto respinto il ricorso contro la sanzione edilizia. Ha dedotto il travisamento dei fatti, l’erronea attribuzione della responsabilità quale progettista e direttore dei lavori e la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001. In particolare, ha sostenuto di avere rinunciato all’incarico già il 30 gennaio 2006, prima dell’ordinanza comunale del 26 novembre 2007 e della sanzione pecuniaria, nonché di essere stato assolto in sede penale, con giudicato, dal reato edilizio contestato. In primo grado aveva inoltre dedotto la carenza di legittimazione passiva, la natura meramente sussidiaria della responsabilità del direttore dei lavori, l’applicabilità dell’art. 34 anziché dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e il difetto di motivazione della sanzione, per il rinvio alla perizia dell’Agenzia del Territorio senza allegazione della stessa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Il motivo non censurava specificamente, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., la statuizione di irricevibilità fondata sulla mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza comunale del 26 novembre 2007, con la quale erano stati accertati gli abusi e individuati i responsabili, tra cui l’appellante, e rispetto alla quale la successiva sanzione ex art. 37 era stata ritenuta atto consequenziale. La mera deduzione delle dimissioni dall’incarico e del giudicato penale non contestava l’assunto decisivo dell’intangibilità dell’accertamento amministrativo ormai consolidato. In ogni caso, le dimissioni erano documentalmente smentite da successive dichiarazioni rese dall’appellante per ottenere l’abitabilità, mentre il giudicato penale riguardava una diversa violazione edilizia, relativa alla pavimentazione esterna, e non gli abusi oggetto della sanzione pecuniaria. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza dei fatti e della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 101, comma 1, c.p.a.
L’appello deve contenere censure specifiche contro le statuizioni della sentenza impugnata; la riproposizione di argomenti di merito non è sufficiente a contestare la ratio decidendi relativa all’irricevibilità.
art. 33 d.P.R. 380/2001
L’ordinanza comunale di rimozione e demolizione accerta le opere abusive e individua i responsabili; se non tempestivamente impugnata, l’accertamento può consolidarsi e non essere rimesso in discussione mediante l’impugnazione dell’atto sanzionatorio consequenziale.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA è stata considerata atto consequenziale rispetto al precedente accertamento dell’abuso edilizio.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La questione relativa alla possibile applicazione dell’art. 34 anziché dell’art. 37 non è stata esaminata nel merito, poiché collegata all’accertamento dell’abuso ormai non tempestivamente contestato.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello, l’onere di specificità dei motivi impone di censurare puntualmente la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti sostanziali, senza contestare la statuizione processuale decisiva, non consente la riforma della pronuncia.
- Quando un’ordinanza di demolizione o rimozione non viene tempestivamente impugnata e accerta sia l’abuso edilizio sia la responsabilità dei soggetti coinvolti, tali accertamenti possono consolidarsi e non possono essere rimessi in discussione mediante l’impugnazione della successiva sanzione pecuniaria consequenziale.
- Un giudicato penale di assoluzione è rilevante nel giudizio amministrativo soltanto se riguarda i medesimi fatti materiali e la medesima violazione oggetto della sanzione amministrativa; non è decisivo quando concerne un distinto abuso edilizio.
- La deduzione della cessazione dall’incarico di progettista o direttore dei lavori non è sufficiente a escludere la responsabilità amministrativa se risulta documentalmente contraddetta da successive dichiarazioni o condotte incompatibili con l’effettiva cessazione dell’incarico.
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