Sentenza del 16/02/2022 n. 5016 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per IRES relativa all'anno 2007 emessa a seguito di controllo automatizzato ex D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis. L'Ufficio aveva richiesto il pagamento in relazione al reddito minimo presunto per le cosiddette "società di comodo" ai sensi della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, mentre la contribuente aveva dichiarato ricavi pari a zero e non aveva adeguato nella dichiarazione il proprio reddito a quello minimo presunto. La ricorrente ha contestato l'ammissibilità della cartella basata su controllo automatizzato quando la pretesa è fondata su presunzioni (reddito minimo art. 30), sostenendo che l'accertamento relativo al reddito minimo deve avvenire nella fase di accertamento (avviso di accertamento) che consente alla contribuente di fornire la prova contraria, e non tramite cartella di pagamento emessa con la procedura di cui all'art. 36-bis prevista per controlli meramente cartolari o per errori materiali e di calcolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso della contribuente. Ha stabilito che la cartella di pagamento emessa in base al controllo automatizzato non può essere utilizzata per recuperare l'imposta calcolata sul reddito minimo presunto ex art. 30 L. n. 724/1994, trattandosi di presunzioni che richiedono un concreto accertamento e la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria. Di conseguenza la cartella è stata annullata. Le spese dei gradi di merito sono compensate; per il giudizio di legittimità la controricorrente è condannata a pagare alla ricorrente Euro 10.000,00 per compensi oltre spese forfettarie (15%), esborsi Euro 200,00 e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
La norma disciplina la procedura di liquidazione e riscossione derivante da controllo automatizzato (cartella); secondo la Corte la sua applicazione è limitata ai casi di controllo meramente cartolare o a errori materiali/di calcolo immediatamente rilevabili, e non può essere estesa per imporre imposte determinate sulla base di presunzioni (reddito minimo delle società di comodo) senza un previo accertamento che consenta il contraddittorio e la prova contraria del contribuente.
L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30 (società di comodo)
I parametri di cui all'art. 30 forniscono dati presuntivi per la determinazione del cosiddetto reddito minimo: il loro mancato raggiungimento costituisce, salvo prova contraria, elemento sintomatico della natura non operativa della società. Tuttavia tali parametri non rappresentano reddito effettivamente percepito e la loro applicazione richiede un accertamento con possibilità di prova contraria, non la semplice liquidazione tramite cartella automatizzata.
Direttiva Agenzia delle Entrate n. 8 del 12 febbraio 2013
Prassi amministrativa che invitava gli uffici ad abbandonare controversie basate su cartelle emesse per il recupero dell'imposta dovuta sul reddito minimo delle società non operative, affermando che la contestazione sull'omesso adeguamento al reddito minimo deve trovare la sua sede naturale nella fase di accertamento e non in quella di liquidazione della dichiarazione.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Principio generale sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi: sebbene nel caso specifico la questione sia stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo, in generale la mancanza di motivazione può comportare la nullità dell'atto amministrativo (qui, della cartella) se l'atto non è meramente ricalcolo materiale.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), artt. 7 e 17
Tutela del contribuente e diritti nel procedimento di accertamento: implicano che contestazioni fondate su presunzioni richiedono un procedimento di accertamento che garantisca il contraddittorio e la possibilità di prova contraria, non la mera emissione di una cartella esecutiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12
Norma sulla motivazione degli atti di riscossione; richiede che le ingiunzioni o cartelle siano conformi ai criteri di motivazione quando non si tratti di semplici errori materiali, principio richiamato in riferimento alla possibile nullità della cartella priva di motivazione.
Costituzione, art. 24
Garanzia di accesso al giudice e tutela giurisdizionale: rilevanza nel contestare atti impositivi e nel richiedere che l'azione amministrativa segua le garanzie procedurali, compresa la corretta fase di accertamento e motivazione.
Massime di principio
- La procedura di emissione della cartella ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973 è ammessa solo per controlli meramente cartolari o per errori materiali/di calcolo immediatamente rilevabili; non è strumento idoneo per imporre imposte calcolate su presunzioni complesse (es. reddito minimo delle società di comodo).
- I parametri previsionali per le società di comodo (art. 30 L. n. 724/1994) costituiscono presunzioni che non equivalgono a reddito effettivamente percepito: la loro applicazione richiede un accertamento formale che consenta al contribuente di fornire prova contraria.
- La contestazione relativa all'omesso adeguamento al reddito minimo deve essere svolta nella fase di accertamento (avviso di accertamento), non nella fase di liquidazione della dichiarazione tramite cartella automatizzata.
- Una cartella di pagamento priva della necessaria motivazione, quando non si tratti di mera rettifica materiale, può essere viziata e rischia di essere annullata; gli uffici devono assicurare procedure che garantiscano il contraddittorio e il diritto di difesa del contribuente.
- Se l'amministrazione liquida nella cartella l'importo effettivamente indicato e dovuto dal contribuente (ossia una somma che il contribuente stesso ha riconosciuto in dichiarazione e non versato), la cartella è normalmente legittima; diversamente, quando l'amministrazione determina autonomamente l'imponibile sulla base di presunzioni, deve preventivamente adottare l'accertamento.
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