Cassazione Penale, Sentenza n. 5537/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la revoca dell'ordine di demolizione collegato alla sentenza n. 360/1993 della Pretura di Napoli (irrevocabile il 15/12/1993), sostenendo che il provvedimento era stato esteso anche ad opere abusive realizzate successivamente e che tali "aggiunte" fossero del tutto autonome e indipendenti dall'edificio originario. Il ricorrente ha fondato la propria tesi su una consulenza tecnica di parte (e su elementi tecnici che, secondo la difesa, avrebbero distinto fisicamente i corpi di fabbrica successivi dall'organismo edilizio originario) e ha invocato la violazione e/o errata applicazione dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo, in larga parte, una censura di merito non sindacabile in sede di legittimità. Ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale che, sulla base di dati tecnici e della consulenza del PM, ha accertato che le aggiunte successive si sono sviluppate intorno al nucleo originario, condividono muri di appoggio e costituiscono un organismo edilizio unitario. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, DPR 380/2001 riguarda l'edificio nel suo complesso, incluse aggiunte e superfetazioni successive. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avendo la Corte ritenuto assente una colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
La norma è stata interpretata nel senso che l'ordine di demolizione ha ad oggetto l'edificio nella sua globalità, comprendendo le opere accessorie, complementari e le superfetazioni successive, in quanto l'obbligo di demolizione è finalizzato alla restitutio in integrum dello stato dei luoghi.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre l'onere delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, con valutazione della presenza o meno di colpa nella proposizione del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come parametro per valutare la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per ritenere colpevole il ricorrente, pur imponendo le spese e la somma prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31, comma 9, DPR 380/2001 può riguardare l'intero organismo edilizio, incluse aggiunte realizzate successivamente, quando tali aggiunte risultino funzionalmente o strutturalmente connesse al nucleo originario.
- In sede di cassazione non è consentito un libero sindacato sulle valutazioni di fatto e sulle risultanze tecniche (consulenze, planimetrie, fotografie): le contestazioni di merito sulla disamina tecnica sono, di regola, inammissibili.
- Per sottrarre opere successive all'ordine di demolizione occorre provare in modo convincente e basato su dati oggettivi che le opere sono fisicamente e funzionalmente autonome e non concorrono alla formazione di un organismo edilizio unitario.
- La prova tecnica di parte deve essere confrontata con la consulenza tecnica del PM e con i rilievi documentali: la semplice affermazione di autonomia non prevale se l'istruttoria ha accertato l'unitarietà dell'edificio.
- La proposizione di ricorsi in cassazione manifestamente infondati o inammissibili può comportare l'imposizione di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), salvo che non si riscontri colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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