Sentenza n. 3862/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. 17 del 2016 del Comune di Marano (acquisizione opere al patrimonio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di inottemperanza all'ordine di demolizione e acquisizione delle opere al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di acquisizione delle opere al patrimonio, deducendo di non avere mai ricevuto l'ordinanza di demolizione presupposta e impugnando anche quest'ultima. Nel corso del giudizio il TAR aveva sospeso il processo in attesa della definizione di una querela di falso proposta davanti al giudice civile contro la relata di notifica dell'ordinanza di demolizione a una persona indicata come incaricata a ricevere le notifiche. Dopo circa dieci anni, il Presidente del TAR ha chiesto al ricorrente, quale attore nel giudizio di falso, di fornire entro sessanta giorni notizie sull'esito o sulla permanenza del giudizio pregiudiziale, avvertendolo che la mancata risposta avrebbe potuto comportare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente, nonostante la notificazione dell'ordinanza presidenziale via PEC, non ha fornito alcuna informazione.
La decisione
Il TAR ha revocato la sospensione del giudizio, non essendo stata documentata la permanenza della causa di sospensione, e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che la mancata risposta all'ordinanza presidenziale, con cui il ricorrente era stato espressamente sollecitato a comunicare l'esito del giudizio pregiudiziale e avvertito delle conseguenze processuali dell'inerzia, dimostrasse la perdita di interesse alla prosecuzione del giudizio. La verifica della legittimità dell'azione amministrativa non può essere svolta in astratto, ma richiede la persistenza di un interesse concreto alla decisione. Le spese di lite sono state compensate.
Massime di principio
- La parte che abbia ottenuto la sospensione del processo amministrativo in attesa della definizione di una controversia pregiudiziale ha l'onere di comunicare, se sollecitata dal giudice, l'esito di tale controversia o documentare la permanenza della causa di sospensione.
- Quando il giudice abbia espressamente avvertito la parte che la mancata riattivazione o comunicazione potrà determinare l'improcedibilità, l'inerzia della parte, protratta nonostante la notificazione del provvedimento e il decorso di un lungo periodo, può dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Il giudice amministrativo non accerta la legittimità dei provvedimenti impugnati in astratto, nell'interesse generale, ma soltanto in funzione della tutela di una pretesa sostanziale sorretta da un interesse concreto e attuale alla decisione.
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