Sentenza n. 2285/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 852/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 23 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto al docente la Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 852/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione la Carta docente, dell’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 30 dicembre 2024 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale il 9 settembre 2025. Nonostante ciò, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c. e che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato all’Amministrazione. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, necessario prima dell’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In mancanza della prova dell’avvenuto adempimento, il TAR ha ordinato all’Amministrazione scolastica di erogare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, 500 euro per ciascuno dei cinque anni scolastici indicati, per complessivi 2.500 euro. Ha nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato. Il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, senza compenso, adottando gli atti necessari all’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del giudice del lavoro costituisce presupposto per la sua esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo giudiziale deve essere una sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- L’ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento giurisdizionale da eseguire è passato in giudicato, il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro la pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza, l’amministrazione che affermi di avere adempiuto deve fornire la prova dell’integrale esecuzione del comando giudiziale; in mancanza, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e, quando l’incarico rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può demandare al commissario ad acta l’adozione degli atti contabili e finanziari necessari per dare concreta esecuzione al giudicato, compresi gli atti di variazione di bilancio e gli ulteriori atti di reperimento delle risorse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →