Sentenza n. 117/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento - del permesso di costruire n. 5 del 6 giugno 2022, rilasciato dal Comune di Riccia in favore del sig. Giuseppe Greco per la realizzazione di un capannone avicolo, e di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti e comunque connessi; - del parere di conformità urbanistica espresso il 14 gennaio 2022 relativamente al progetto per la realizzazione di tale capannone avicolo nel Comune di Riccia; - della delibera del Consiglio comunale di Riccia n. 5 del 21 marzo 2022, recante “determinazioni in materia di urbanistica conseguenti alla richiesta di permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un capannone avicolo da realizzarsi alla contrada colle raio - zona agricola e 1”; - delle N.T.A. del piano regolatore del Comune di Riccia, nella parte in cui non contengono una espressa previsione riguardo alle distanze minime degli impianti zootecnici dalle abitazioni; - del parere dell'A.R.P.A. Molise del 13 maggio 2022, reso su richiesta del Comune del 4 aprile 2022; - del parere sanitario dell'A.S.Re.M. del 20 giugno 2022, reso su richiesta del Comune del 4 aprile 2022; - ove occorrer possa, della deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 5 giugno 1993 di perimetrazione urbana ai fini dell'attuazione del Codice della Strada; - ove occorrer possa, dell'art. 11, punto 13, delle N.T.A. del piano regolatore, secondo cui “La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m. dal centro abitato. Si rimanda alle disposizioni in materia sanitaria per le distanze dalle “zone G”, facendo salve comunque le situazioni preesistenti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire n. 5 del 6 giugno 2022 per la realizzazione di un capannone avicolo, unitamente agli atti presupposti, ai pareri e agli atti urbanistici connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire deducendo, in sintesi: violazione della distanza minima di 500 metri prevista dall’art. 11, comma 13, delle N.T.A. comunali e erronea individuazione del centro abitato; violazione dell’art. 216 T.U.L.S. e del D.M. 5 settembre 1994, poiché l’allevamento avicolo, qualificabile come industria insalubre di prima classe, sarebbe stato localizzato in prossimità di abitazioni e di un agglomerato rurale; carenza di istruttoria e difetto di motivazione, anche perché la corografia progettuale non rappresentava un’abitazione prossima all’impianto, un serbatoio dell’acquedotto, colture e ulteriori impianti zootecnici; mancata considerazione delle prescrizioni contenute nel parere A.S.Re.M.; violazione della disciplina sulla verifica di assoggettabilità a VIA, anche per il cumulo con altri impianti zootecnici nel raggio di un chilometro; violazione degli artt. 5 e 20 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 17-bis l. 241/1990, per il rilascio del permesso prima dell’acquisizione del parere sanitario. Il controinteressato ha eccepito il difetto di legittimazione e interesse per mancata dimostrazione di uno specifico pregiudizio, nonché l’infondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il permesso di costruire. Ha ritenuto assorbenti le censure procedimentali relative al grave e irrimediabile deficit istruttorio, senza pronunciarsi sulle questioni sostanziali concernenti l’effettiva violazione delle distanze sanitarie, l’isolamento dell’impianto e la necessità concreta della VIA, poiché tali valutazioni spettano ancora alle competenti autorità amministrative. In materia sanitaria, l’allevamento avicolo è stato qualificato come industria insalubre di prima classe ai sensi dell’art. 216 T.U.L.S. e del D.M. 5 settembre 1994; il Comune ha tuttavia rilasciato il permesso prima del parere A.S.Re.M., omettendo la valutazione sull’effettivo isolamento dell’impianto e sulla distanza dalle abitazioni, nonostante tale parere fosse richiesto anche dall’art. 11, comma 9, delle N.T.A. Il parere A.S.Re.M., intervenuto successivamente, non poteva sanare retroattivamente la carenza istruttoria e aveva comunque imposto ulteriori verifiche mai eseguite. È stata inoltre ritenuta rilevante l’omessa rappresentazione nella corografia dell’abitazione più vicina all’impianto, mentre erano rappresentate altre abitazioni più distanti, con conseguente alterazione del quadro conoscitivo sottoposto alle autorità. Quanto alla VIA, l’A.R.P.A. non aveva valutato autonomamente il cumulo con gli altri impianti e il Comune si era limitato a recepire l’asseverazione del progettista. La relazione tecnica acquisita nel corso del giudizio non ha sanato il vizio, essendo successiva al provvedimento e avendo ripreso acriticamente il metodo di calcolo del progettista, senza risolvere le contraddizioni sulla superficie aziendale funzionalmente asservita né sulla corretta determinazione della capacità potenziale dell’impianto. Le spese sono state poste a carico del Comune di Riccia per complessivi euro 4.200,00; compensate nei rapporti con il controinteressato e le altre amministrazioni.
Norme richiamate
art. 216 R.D. 1265/1934
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni.
Gli allevamenti avicoli, inclusi tra le industrie insalubri di prima classe, devono essere isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni. La norma non stabilisce una distanza nazionale fissa, ma impone una valutazione concreta dell’idoneità della localizzazione a prevenire pregiudizi igienico-sanitari.
art. 217 R.D. 1265/1934
Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il podestà prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo.
La disposizione conferma il potere-dovere dell’autorità comunale di prescrivere cautele quando l’attività possa arrecare pericolo o danno alla salute pubblica.
art. 218 R.D. 1265/1934
I regolamenti locali di igiene e sanità stabiliscono le norme per la salubrità dell'aggregato urbano e rurale e delle abitazioni.
La disciplina sanitaria locale concorre a tutelare la salubrità degli aggregati urbani e rurali e delle abitazioni rispetto agli insediamenti insalubri.
D.M. 5 settembre 1994
Allevamento di animali tra le industrie di prima classe, parte I, lett. C).
L’allevamento di animali, compreso quello avicolo, è classificato come industria insalubre di prima classe, indipendentemente dal carattere tradizionale o intensivo dell’allevamento.
art. 11, commi 9 e 13, N.T.A. del P.R.G. del Comune di Riccia
Il rilascio della Concessione Edilizia per gli impianti a carattere industriale di cui al precedente comma 7) è subordinato al parere della ASL competente per territorio. La costruzione di stalle e fienili di dimensioni rilevanti deve avvenire a non meno di 500 m dal centro abitato.
Il parere sanitario costituisce presupposto del rilascio del titolo per gli impianti produttivi zootecnici industriali; la prescrizione urbanistica sulla distanza dal centro abitato si aggiunge alla valutazione sanitaria.
allegato IV, parte II, punto 1, lett. c), d.lgs. 152/2006
Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento.
La verifica di assoggettabilità a VIA per gli allevamenti intensivi dipende dal rapporto tra peso vivo degli animali e superficie funzionalmente asservita, oltre che dalle ulteriori condizioni previste dalla disciplina.
art. 19 d.lgs. 152/2006
Disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti rientranti nelle categorie previste dalla normativa ambientale.
D.M. 30 marzo 2015, n. 52
La sussistenza delle condizioni relative al cumulo con altri progetti comporta una riduzione del 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale.
Il cumulo con altri progetti della stessa categoria, localizzati nel medesimo contesto territoriale e potenzialmente idonei a produrre impatti cumulativi, può comportare il dimezzamento delle soglie dimensionali per la verifica di assoggettabilità a VIA.
art. 17-bis l. 241/1990
Il Comune non poteva rilasciare il titolo prima dell’acquisizione del parere sanitario richiesto, senza attivare correttamente il procedimento interamministrativo e senza che fosse maturato il termine utile per il silenzio-assenso.
artt. 5 e 20 d.P.R. 380/2001
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire deve essere preceduto dall’acquisizione degli atti e dei pareri necessari, inclusi quelli richiesti dalla disciplina sanitaria e urbanistica applicabile.
Massime di principio
- Per un’attività qualificata come industria insalubre di prima classe, quale l’allevamento avicolo, il rilascio del titolo edilizio richiede una valutazione effettiva e preventiva dell’idoneità della localizzazione a garantire l’isolamento nelle campagne e la distanza dalle abitazioni; tale valutazione non può essere omessa né sostituita da un parere sanitario successivo.
- Il parere tecnico sanitario richiesto dalla disciplina urbanistica o sanitaria deve essere acquisito prima dell’adozione del titolo edilizio quando incide su presupposti essenziali dell’insediamento; un parere sopravvenuto non può sanare retroattivamente il difetto istruttorio del provvedimento e, a maggior ragione, non è sufficiente se si limita a formulare prescrizioni e a richiedere ulteriori verifiche.
- La rappresentazione progettuale dello stato dei luoghi deve essere completa e attendibile rispetto agli elementi rilevanti per la valutazione sanitaria e ambientale. L’omessa indicazione dell’abitazione più vicina all’impianto, quando sono invece rappresentate abitazioni più distanti, determina un deficit istruttorio idoneo a invalidare il titolo.
- Nella verifica di assoggettabilità a VIA per impianti zootecnici, l’amministrazione non può limitarsi a recepire l’asseverazione del progettista, ma deve verificare autonomamente i dati rilevanti, compresi il cumulo con altri progetti della stessa categoria, la superficie realmente funzionalmente asservita e il metodo di determinazione della capacità potenziale dell’impianto.
- Quando l’istruttoria amministrativa è carente su valutazioni sanitarie o ambientali ancora rimesse all’amministrazione, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento per difetto di istruttoria, ma non può sostituirsi all’autorità competente nell’effettuare per la prima volta le valutazioni tecnico-discrezionali necessarie.
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