Sentenza n. 1005/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che riconosceva il beneficio della Carta docente, inclusa la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Tempio Pausania, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito complessivo di 1.500 euro sulla Carta docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 19 aprile 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato che la sorte capitale di 1.500 euro era stata accreditata il 16 gennaio 2026, prima della notificazione del ricorso, avvenuta il 28 aprile 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse a ricorrere, la domanda relativa alla sorte capitale, poiché il relativo accredito era già intervenuto prima della proposizione del giudizio. Ha invece accolto la domanda concernente la maggior somma eventualmente dovuta tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme tardivamente corrisposte. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo le somme dovute a titolo di rivalutazione o interessi, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza del TAR. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione gli adempimenti necessari e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di attivare la tutela esecutiva nei confronti dell'amministrazione e non impedisce l'accoglimento della domanda di ottemperanza relativa agli accessori maturati per il tardivo pagamento.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'esecuzione commissariale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la domanda relativa alla sorte capitale è inammissibile per difetto di interesse quando l'amministrazione abbia integralmente pagato tale somma prima della proposizione del ricorso.
- Il pagamento tardivo della sorte capitale non esclude l'interesse a ottenere in sede di ottemperanza gli accessori dovuti in base al titolo esecutivo, inclusa la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, se il titolo li riconosce.
- Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di attivare la tutela esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
- In caso di persistente inottemperanza all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente dell'amministrazione debitrice e assegnandogli un termine per l'esecuzione.
- Il commissario ad acta, in caso di incapienza dei fondi nei capitoli di bilancio specificamente destinati al pagamento, può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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