Cassazione Penale, Ordinanza n. 29282/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna per il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali. Con il primo motivo ha censurato la motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del ravvedimento attivo ex art. 62, n. 6, c.p., sostenendo in sostanza di avere posto in essere una condotta successiva idonea a integrare tale attenuante. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché riproduttive di argomenti già esaminati e disattesi in appello, senza effettiva critica della ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero meramente reiterative di quelle già dedotte in appello e confutate dalla Corte territoriale: quanto alla particolare tenuità del fatto, perché l'offesa non era affatto lieve anche alla luce delle modalità della condotta e della capacità a delinquere desumibile dalla stessa; quanto al ravvedimento attivo, perché la condotta riparatoria o resipiscente deve intervenire prima dell'avvio del giudizio, mentre nel caso concreto l'esibizione del documento di identità era avvenuta solo dopo l'avvio dei controlli di polizia, quando la falsità delle generalità era già stata accertata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
Integra il delitto contestato all'imputato, consistente nella falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o altrui.
art. 62, n. 6, c.p.
L'attenuante del ravvedimento attivo richiede una condotta resipiscente successiva al reato ma anteriore all'avvio del giudizio; non è applicabile se la condotta interviene solo dopo l'inizio dei controlli o quando l'illecito sia già stato scoperto.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'offesa al bene giuridico tutelato non sia minima e le modalità della condotta evidenzino una spiccata capacità a delinquere.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando l'offesa al bene giuridico tutelato non sia marginale e le modalità esecutive della condotta rivelino una significativa capacità a delinquere.
- L'attenuante del ravvedimento attivo presuppone una condotta effettivamente resipiscente posta in essere spontaneamente e tempestivamente, ossia prima dell'avvio del giudizio; non basta un comportamento tenuto solo dopo che l'autorità abbia già iniziato accertamenti e appreso la falsità contestata.
- La verifica della tenuità del fatto e delle attenuanti richiede una valutazione concreta delle modalità della condotta e del momento in cui interviene l'eventuale comportamento riparatorio o collaborativo.
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