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Ordinanza

Ordinanza n. 108/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Prefetto di Foggia con cui è stata emessa informazione antimafia interdittiva n. -OMISSIS- del 16.01.2026, comunicata in pari data, nei confronti dell’impresa “-OMISSIS- -OMISSIS-”, con sede a -OMISSIS- in -OMISSIS- (doc. n. 1); - di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti innanzi indicati, mai comunicati alla ricorrente e di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo del diritto del ricorrente, ivi inclusi la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia n. -OMISSIS- del 24.02.2025, la nota della Direzione Investigativa Antimafia - Sezione di Foggia n. -OMISSIS- del 15.03.2024, la nota del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia n. -OMISSIS- del 07.04.2025, la nota della Questura di Foggia n. -OMISSIS- del 14.01.2026, non conosciuti.

Giustizia amministrativa202600312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia del 16 gennaio 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva emessa dal Prefetto di Foggia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, unitamente agli atti istruttori e presupposti richiamati o connessi, tra cui informative delle forze di polizia e della Direzione Investigativa Antimafia non conosciute dalla ricorrente. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della contestazione cautelare dell'interdittiva e valuta la sussistenza del fumus boni iuris. In particolare, il provvedimento prefettizio si fonda, secondo il giudice, su due precedenti interdittive antimafia adottate nei confronti della persona che amministrava l'impresa, sulla gestione di una nuova impresa nonostante la perdurante efficacia di tali interdittive, su interlocuzioni preoccupate con un soggetto qualificato come esponente di rilievo della criminalità organizzata e sul pagamento di due somme a persone appartenenti a organizzazioni mafiose.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus di fondatezza. A un sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione abbia legittimamente valorizzato il quadro indiziario complessivo, idoneo a persuadere dell'attualità del pericolo di condizionamento mafioso dell'impresa. Le circostanze considerate, valutate unitariamente, evidenziano secondo il giudice la consapevole adesione dell'impresa a dinamiche illecite rilevanti ai fini antimafia, indipendentemente dal rapporto personale della precedente amministratrice con il soggetto mafioso indicato. È stata inoltre confermata la giurisdizione e competenza del TAR. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in complessivi € 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha utilizzato il parametro del fumus boni iuris e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato per descrivere le caratteristiche assimilabili a quelle di un'organizzazione mafiosa attribuite al clan cui apparteneva uno dei soggetti considerati nel quadro indiziario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della persona interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'interdittiva antimafia non presenta fumus di illegittimità quando il provvedimento prefettizio si fonda su un quadro indiziario complessivo, attuale e convergente, idoneo a evidenziare il pericolo di condizionamento mafioso dell'impresa.
  • Ai fini dell'interdittiva antimafia, possono assumere rilievo unitario la preesistenza di interdittive riguardanti l'amministratore, la gestione di un'impresa nonostante la perdurante efficacia di tali misure, interlocuzioni con esponenti della criminalità organizzata e pagamenti effettuati a soggetti appartenenti a organizzazioni mafiose.
  • La valutazione del pericolo di condizionamento mafioso può prescindere dalla prova di uno specifico rapporto personale tra l'amministratore dell'impresa e il soggetto qualificato come esponente mafioso, quando gli ulteriori elementi disponibili evidenziano autonomamente una consapevole adesione a dinamiche illecite.
  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo verifica sommariamente la consistenza degli elementi posti a base dell'interdittiva e può negare la sospensione quando tali elementi persuadono dell'attualità del rischio mafioso.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafia
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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