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Sentenza

Sentenza n. 2308/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 01448/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202401269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di corrispettivi convenzionali relativi a due impianti fotovoltaici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR sotto vari profili. In primo luogo, deduceva l’improcedibilità dell’azione monitoria per mancato previo esperimento del tentativo di amichevole composizione previsto dall’art. 10 della convenzione. In secondo luogo, sosteneva che la clausola compromissoria contenuta nella convenzione si fosse trasferita automaticamente con la cessione del contratto o del ramo d’azienda e che, pertanto, la controversia dovesse essere devoluta agli arbitri. Contestava inoltre la dichiarazione di inammissibilità delle questioni relative alla nullità della clausola che prevedeva il pagamento di corrispettivi monetari quale misura compensativa per gli impianti fotovoltaici, deducendo la violazione dell’art. 12, comma 6, d.lgs. 387/2003 e delle Linee guida nazionali. Deduceva infine omessa pronuncia, carenza di motivazione e erronea imputazione dell’intero debito, sostenendo di essere subentrata soltanto nella posizione relativa a uno dei due impianti, nonché chiedeva la riforma del capo sulle spese.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello per il motivo dirimente relativo alla clausola compromissoria e ha riformato la sentenza del TAR, annullando il decreto ingiuntivo. Ha respinto la censura relativa al previo tentativo di conciliazione, ritenendo che il tentativo di amichevole composizione previsto dalla convenzione presupponga una controversia inserita in un procedimento caratterizzato dal contraddittorio e sia strutturalmente e funzionalmente incompatibile con il procedimento monitorio, salvo una specifica previsione normativa. Ha invece ritenuto trasferita alla cessionaria l’intera posizione contrattuale, inclusa la clausola compromissoria: la clausola contrattuale subordinava l’efficacia della cessione all’autorizzazione dell’amministrazione, ma il Comune aveva manifestato tacitamente il proprio consenso mediante la ricezione della comunicazione di cessione, il silenzio prolungato e la successiva azione giudiziaria contro la cessionaria. La clausola compromissoria, trasferita con il contratto, era quindi opponibile alla società. L’esistenza della clausola non impediva l’emissione originaria del decreto ingiuntivo, ma, a seguito dell’opposizione fondata sulla clausola, imponeva la declaratoria di nullità del decreto e la remissione della controversia agli arbitri. Il Collegio ha inoltre escluso che la clausola fosse nulla per il fatto che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa, richiamando la possibilità di arbitrato rituale per le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa. Le ulteriori questioni non sono state esaminate perché assorbite dall’accoglimento del motivo sulla clausola compromissoria. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 della convenzione

    Definizione delle controversie

    La clausola sull’amichevole composizione presuppone l’esistenza di una controversia inserita in un procedimento caratterizzato dal contraddittorio e non impone, in assenza di una specifica previsione normativa, un tentativo preventivo di conciliazione prima del procedimento monitorio.

  • artt. 1406 ss. c.c.

    Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

    La cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto, che può essere espresso o tacito, anche attraverso comportamenti concludenti, salvo il rispetto della forma eventualmente prescritta.

  • art. 1407 c.c.

    Il consenso alla cessione può essere prestato preventivamente mediante una clausola contrattuale; la sostituzione diviene efficace dalla notificazione della cessione o dall’accettazione del contraente ceduto.

  • art. 2558 c.c.

    Nel trasferimento di azienda o ramo d’azienda, la posizione contrattuale si trasferisce, secondo quanto dedotto dall’appellante e valorizzato dal Collegio, comprensiva dei rapporti contrattuali connessi all’esercizio dell’azienda.

  • art. 12 c.p.a.

    Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale.

    La devoluzione della controversia alla giurisdizione esclusiva amministrativa non rende di per sé nulla la clausola compromissoria relativa a diritti soggettivi.

  • art. 1, comma 953, l. 145/2018

    La disposizione era stata richiamata dal TAR per sostenere la persistente efficacia degli accordi bilaterali stipulati dagli enti locali prima del 3 ottobre 2010; la questione è rimasta assorbita dall’accoglimento del motivo sulla clausola compromissoria.

  • art. 12, comma 6, d.lgs. 387/2003

    La disposizione è stata invocata dalla società per sostenere la nullità delle misure compensative monetarie; la relativa questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.

  • paragrafo 14.15 dell’allegato 2 alle Linee guida nazionali

    La disposizione è stata invocata per contestare la previsione di corrispettivi monetari quali misure compensative; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Il tentativo di conciliazione o di amichevole composizione previsto da una clausola contrattuale non è automaticamente incompatibile con il procedimento monitorio; in assenza di una specifica previsione normativa, non può tuttavia desumersi un obbligo di esperirlo prima del ricorso per decreto ingiuntivo, poiché il procedimento monitorio è strutturalmente privo di contraddittorio iniziale e mira alla rapida formazione del titolo sulla base della prova scritta del credito.
  • La cessione del contratto trasferisce al cessionario l’intera posizione contrattuale del cedente, comprensiva delle clausole accessorie e della clausola compromissoria, salvo che le parti abbiano previsto espressamente e per iscritto l’esclusione di quest’ultima.
  • Il consenso del contraente ceduto alla cessione del contratto può essere tacito e risultare da comportamenti concludenti, anche quando il contratto preveda l’autorizzazione dell’amministrazione, purché tali comportamenti manifestino oggettivamente l’adesione alla sostituzione del contraente.
  • La presenza di una clausola compromissoria non impedisce al giudice di emettere un decreto ingiuntivo; se l’ingiunto propone opposizione facendo valere la clausola, il giudice deve dichiarare la nullità del decreto opposto e rimettere la controversia agli arbitri competenti.
  • La devoluzione di una controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non determina, di per sé, la nullità della clausola compromissoria relativa a diritti soggettivi, essendo ammesso l’arbitrato nei limiti previsti dall’art. 12 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAppelloGiurisdizione e ripartoImpianti da fonti rinnovabili
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiRiparto di giurisdizioneEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrere

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