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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32711/2024 del 20/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché il Tribunale avrebbe: 1) attribuito erroneamente la natura terroristica alle "Brigate Martiri di Al Aqsa" e alla "Brigate Tulkarem" basandosi in modo indebito sull'inserimento nell'elenco UE; 2) sovrastimato la gravità indiziaria circa la finalità di colpire civili (contro la tesi difensiva secondo cui gli obiettivi sarebbero stati esclusivamente militari); 3) frainteso intercettazioni e materiali (video/foto) e 4) applicato l'art. 270-bis comma 3 cod. pen. anche a condotte realizzate nei territori occupati, nonostante la difesa sostenesse che si trattasse di legittima resistenza in territori illegittimamente occupati. Inoltre si contestava la sussistenza di gravi indizi specifici circa la partecipazione del ricorrente all'associazione terroristica, deducendo che i contatti del ricorrente erano riconducibili solo a rapporti personali con Yaeesh e a manifestazioni di adesione ideologica non sufficienti a provare l'appartenenza attiva all'organizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati. Ha fissato i seguenti punti: 1) l'inclusione di un gruppo nell'elenco UE assume rilievo indiziario ma non crea una presunzione giuridica assoluta; resta necessario valutare il quadro probatorio concreto; 2) le intercettazioni, la pianificazione dell'attentato ad Avnei Hefetz, la richiesta di fondi, le indicazioni su modalità e riprese per finalità propagandistiche e altri elementi indiziari sono stati ritenuti sufficienti a qualificare le condotte di Yaeesh come riconducibili a finalità terroristica anche se realizzate in territorio occupato; la Corte ha affermato che, ai fini dell'art. 270-bis comma 3, rileva la titolarità internazionale dello Stato preso di mira e la finalità di intimidire la popolazione, per cui atti rivolti a cittadini di uno Stato estero (anche se compiuti in territori occupati) possono integrare il terrorismo; 3) però il giudizio indiziario forte su Yaeesh non è stato esteso a Doghmosh: mancavano elementi concreti e riconoscibili che dimostrassero la partecipazione di Doghmosh all'associazione terroristica (contatti limitati a Yaeesh, arma risultata softair, assenza di ruolo nella pianificazione dell'attentato). Conseguenza pratica: annullamento con rinvio dell'ordinanza cautelare rispetto a Doghmosh per carenza di gravità indiziaria in relazione alla partecipazione all'associazione terroristica.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    «ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale»

    La Corte interpreta la norma estendendo la nozione di obiettivo terroristico anche ad atti diretti contro cittadini o istituzioni di uno Stato estero indipendentemente dal luogo materiale in cui sono compiuti; perciò atti in territori occupati possono rientrare nella fattispecie se volti a intimidire la popolazione civile dello Stato estero.

  • art. 270-sexies cod. pen.

    Fornisce la definizione di condotte con finalità di terrorismo richiamando gli strumenti internazionali; la Corte lo utilizza per collegare finalità (intimidire la popolazione) ed effetti concreti, fondando la valutazione anche su contesto e natura delle azioni.

  • Regolamento (UE) n. 2023/1505 del 20 luglio 2023

    L'inserimento di un'organizzazione nella "black list" UE ha valore indiziario rilevante ma non autosufficiente per fondare la gravità indiziaria; occorre verifica concreta delle attività del gruppo.

  • Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 18 dicembre 1999)

    art.2, lett. b) "qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualcosa"

    La Corte richiama questa Convenzione per sostenere che atti violenti rivolti a civili, anche in contesti di conflitto, possono costituire terrorismo quando hanno la finalità/intento di intimidire la popolazione; tale definizione è stata recepita nell'art.270-sexies.

  • Risoluzione Consiglio di Sicurezza ONU n.242/1967

    Citata a supporto della valutazione sullo status internazionale dei territori della Cisgiordania (occupazione illegittima) e della contestazione difensiva circa la natura delle azioni come legittima resistenza.

  • Decisione quadro del Consiglio UE del 13 giugno 2002

    art.1 "Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano considerati reati terroristici gli atti intenzionali ... quando sono commessi al fine di: - intimidire gravemente la popolazione ..."

    Richiamata per rafforzare l'interpretazione secondo cui la finalità di intimidire la popolazione è elemento centrale nella definizione di terrorismo e non dipende dal luogo in cui l'atto è compiuto.

  • d.l. 18 ottobre 2001, n. 374 (modifica art. 270-bis)

    Riferimento storico-normativo: la modifica ha esteso la normativa al terrorismo "anche internazionale", giustificando l'inclusione di atti rivolti contro Stati esteri nel novero delle condotte punibili.

  • Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (ratifica Convenzione NY 1999)

    Atto di recepimento della Convenzione che rende vincolanti in Italia le definizioni e gli obblighi internazionali richiamati dalla Corte.

Massime di principio

  • L'inclusione di un'organizzazione in un elenco internazionale/UE costituisce un elemento indiziario importante ma non una presunzione automatica che sostituisca la valutazione concreta degli indizi.
  • Atti violenti diretti a intimidire la popolazione civile integrano la finalità di terrorismo anche se commessi in contesti di conflitto o in territori occupati: il criterio rilevante è la finalità/effetto, non il luogo geografico.
  • L'art. 270-bis, comma 3, si applica anche quando le condotte colpiscono cittadini/istituzioni di uno Stato estero al di fuori dei confini internazionalmente riconosciuti, purché emerga la finalità di arrecare intimidazione alla popolazione o ledere lo Stato.
  • Per ritenere la partecipazione a un'associazione terroristica è necessaria non solo la condivisione ideologica o rapporti personali, ma elementi concreti e riconoscibili di adesione organica e di contributo operativo fornito e noto al gruppo.
  • Materiale di propaganda (foto con armi, video) o l'uso di armi giocattolo/softair non sono, da soli, prove sufficienti di appartenenza attiva a un gruppo terroristico; devono essere ricondotti a un quadro probatorio complessivo.
  • In sede cautelare il giudice valuta la gravità indiziaria sulla base del complesso degli elementi: intercettazioni che mostrano pianificazione, richiesta di fondi, disposizione di mezzi e finalità di colpire "dove c'è molta gente" sono elementi molto significativi.
  • La difesa può proporre letture alternative delle intercettazioni, ma tali alternative devono evidenziare profili di manifesta illogicità nella motivazione di merito per essere accolte in sede di legittimità.

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