Cassazione Penale, Ordinanza n. 13218/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non depositato, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p.p., presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'interesse dell'istante. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione all'art. 99 del D.P.R. n. 115 del 2002. La Corte non entra nel merito della doglianza, perché rileva d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di deposito presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, essendo stato invece depositato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
La parte ricorrente lo invoca come parametro del vizio di legittimità dedotto, ma la Corte non esamina il merito del motivo per la preclusione processuale rilevata.
art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002
È la disposizione richiamata dal ricorrente in relazione al procedimento per il patrocinio a spese dello Stato.
artt. 582 e 583 cod. proc. pen.
Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del codice di procedura penale; pertanto il ricorso per cassazione deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, altrimenti è inammissibile.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per la condanna al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa sull'opposizione segue le regole di deposito previste dal codice di procedura penale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che non sia depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, poiché il deposito presso una diversa cancelleria non soddisfa il requisito previsto dagli artt. 582 e 583 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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