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Sentenza

Sentenza n. 1709/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 420/2025 del Tribunale di Benevento, Giudice del lavoro dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, depositata in cancelleria in data 01/04/2025 e notificata in forma esecutiva in data 02/04/2025, passata in giudicato in data 01/10/2025;

Giustizia amministrativa202506615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario del lavoro che aveva riconosciuto somme dovute alla ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, divenuta irrevocabile, deducendo il mancato pagamento delle somme dovute in base al titolo esecutivo. Nel corso del giudizio ha dichiarato che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento nel dicembre 2025, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la ricorrente aveva ottenuto la piena soddisfazione della propria pretesa in executivis mediante il pagamento di quanto dovuto in base alla sentenza del giudice ordinario. Le spese sono state eccezionalmente compensate, poiché l'adempimento era intervenuto nel dicembre 2025, in epoca assai prossima alla notificazione del ricorso, evidenziando una tempestiva attivazione dell'Amministrazione successiva alla proposizione dell'azione.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La piena soddisfazione della pretesa azionata in sede di ottemperanza, intervenuta nel corso del giudizio mediante l'adempimento dell'Amministrazione al titolo esecutivo, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La tempestiva esecuzione del titolo da parte dell'Amministrazione in epoca prossima alla notificazione del ricorso per ottemperanza può giustificare, in via eccezionale, la compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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