Cassazione Civile, Ordinanza n. 22446/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società operante nel settore automobilistico, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, riconoscendo la prova della provenienza di euro 950.000 come finanziamento soci, ma confermando la ripresa sui costi non provati come inerenti. L'Agenzia aveva poi appellato e la CTR aveva accolto integralmente l'appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 per emissione anticipata dell'avviso prima dei 60 giorni dal PVC; 2) violazione del giudicato interno e dell'art. 2909 c.c. in relazione al rilievo sui maggiori ricavi di euro 950.000; 3) nullità della sentenza e del procedimento per asserita genericità dell'appello ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e art. 112 c.p.c.; 4) omesso esame di un fatto decisivo circa l'inesistenza di ricavi in nero; 5) violazione delle norme sulla presunzione e sull'accertamento induttivo in relazione alla qualificazione delle somme come ricavi occultati anziché finanziamenti soci. Con memoria la società ha anche chiesto l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibili il quarto e il quinto, confermando nel merito la legittimità dell'accertamento quanto alle maggiori imposte e ai recuperi di merito. Ha tuttavia accolto la questione sopravvenuta sulle sanzioni, applicando il principio del favor rei e la disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle sanzioni e il rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per la rideterminazione delle sole sanzioni e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
termine dilatorio di sessanta giorni
L'inosservanza del termine di 60 giorni dalla consegna del PVC comporta, di regola, l'illegittimità dell'avviso emesso ante tempus, salvo la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza, la cui effettiva esistenza deve essere provata dall'Ufficio.
art. 22, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La particolare e motivata urgenza può desumersi dal fondato timore di perdita della garanzia del credito fiscale, tale da giustificare la richiesta di misure cautelari patrimoniali come ipoteca e sequestro conservativo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato nel contesto della doglianza sul giudicato interno.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel contesto della doglianza sul giudicato interno.
art. 2909 c.c.
Il giudicato si determina alla luce del dispositivo e della motivazione della sentenza, e non in base a letture atomistiche di singoli passaggi.
art. 53, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello nel processo tributario è specifico quando consente di individuare con chiarezza, anche sommaria, l'ambito della contestazione; non sono richiesti formalismi rigorosi.
art. 112 c.p.c.
Invocato per denunciare un preteso vizio di omessa pronuncia sulla specificità dell'appello, doglianza ritenuta infondata.
art. 39, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme alle norme sull'accertamento presuntivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché chiedeva un nuovo esame del merito.
art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato insieme alle norme sull'accertamento presuntivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché chiedeva un nuovo esame del merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni circa la natura delle somme; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una diversa valutazione delle prove.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata dichiarata inammissibile perché attiene al merito.
art. 15, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Ha introdotto la revisione del sistema sanzionatorio tributario più favorevole al contribuente.
art. 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato dalla ricorrente in memoria in relazione al principio del favor rei in materia sanzionatoria.
art. 32, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
La disciplina sanzionatoria più favorevole si applica retroattivamente ai giudizi ancora pendenti, se l'atto non è definitivo.
L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 133
Richiamata quale modifica normativa che assicura l'utilizzabilità dello ius superveniens in pendenza di giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'avviso di accertamento emesso prima del decorso dei 60 giorni dal rilascio del PVC è legittimo solo se l'Ufficio dimostra concrete e specifiche ragioni di urgenza; tra queste può rientrare il fondato pericolo di perdita della garanzia del credito fiscale, anche in connessione alla richiesta di misure cautelari patrimoniali.
- La nozione di giudicato interno va individuata considerando il contenuto complessivo della decisione di merito e la reale portata delle impugnazioni; non si forma giudicato su una singola affermazione se la ratio decidendi complessiva è stata specificamente devoluta al giudice di appello.
- Nel processo tributario l'appello è specifico quando, valutato nel suo complesso, consente di comprendere chiaramente i capi e le ragioni della censura; non sono richiesti formalismi solenni o una particolare collocazione grafica dei motivi.
- In cassazione non è ammessa una nuova valutazione dei fatti e delle prove sotto le vesti del vizio di motivazione o della violazione delle norme presuntive quando la censura mira, in sostanza, a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
- In materia di sanzioni tributarie, il ius superveniens più favorevole si applica ai giudizi ancora pendenti in base al principio del favor rei, con necessità di cassare e rinviare limitatamente alla rideterminazione delle sanzioni anche se il ricorso è rigettato nel merito.
- La portata del giudicato e delle questioni devolute deve essere letta in coerenza con il processo tributario come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, nel quale le ragioni poste a base dell'atto restano nel tema del decidere salvo espressa volontà dell'Ufficio di non coltivarle.
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