Ordinanza n. 4296/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Pavia n. 55 del 12 febbraio 2026, pubblicata in data 17 febbraio 2026, e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, ivi compresi in particolare la DD N. 35 del 10 marzo 2026, la deliberazione della medesima Giunta n. 157 del 26 marzo 2026, con l’allegato Documento di Indirizzo della Progettazione-DIP, e, per quanto occorrer possa, la deliberazione di Consiglio del 26 febbraio 2026 e la deliberazione di Consiglio n. 29 del 16 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego o mancata ostensione integrale di documenti richiesti con quattro istanze di accesso, oggetto di istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. nell’ambito del ricorso contro atti comunali relativi al futuro insediamento
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti accesso)
Prevale il privato
La controversia
Nel ricorso di annullamento di diversi atti comunali, i ricorrenti hanno proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., riferendo di aver presentato quattro istanze di accesso e che soltanto due erano state accolte. Hanno chiesto l’ostensione della nota comunale prot. 0010878/2026 del 27 gennaio 2026, dei documenti che ne costituivano la premessa o che vi erano citati o collegati, delle interlocuzioni con i nuclei familiari residenti nel Campo Nord e con il soggetto attuatore del piano di lottizzazione confinante, della deliberazione di Giunta n. 584 del 2 ottobre 2025 e della determinazione dirigenziale n. 266/2026 del 17 dicembre 2025 sull’affidamento del servizio di frazionamento catastale per i lavori di urbanizzazione del Bivio Vela. Il Comune ha chiesto il rigetto dell’istanza, contestando che fosse stato indicato l’interesse concreto all’ostensione delle interlocuzioni e della determinazione di affidamento e rilevando che la deliberazione n. 584/2025 era reperibile sul sito istituzionale. I ricorrenti non hanno replicato.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza limitatamente alla nota prot. 0010878/2026 del 27 gennaio 2026 e ne ha ordinato l’esibizione al Comune, poiché l’art. 46 c.p.a. impone all’amministrazione di depositare in giudizio, oltre al provvedimento impugnato, i documenti sulla cui base è stato emanato e quelli da esso citati. Ha respinto la richiesta relativa ai documenti preparatori o collegati alla nota perché formulata in termini generici e indeterminati, non idonei a consentirne l’individuazione certa. Ha respinto le richieste concernenti le interlocuzioni con i nuclei familiari e con il soggetto attuatore del piano di lottizzazione, nonché la determinazione n. 266/2026, perché non era stato illustrato il concreto interesse all’ostensione. Ha respinto la richiesta della deliberazione n. 584/2025 perché i ricorrenti non avevano allegato impedimenti al reperimento sul sito comunale. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Per le ragioni esposte l’istanza va in parte accolta e in parte respinta. Per l’effetto va ordinata al Comune di Pavia l’esibizione della nota prot. 0010878/2026 del 27 gennaio 2026.
Nell’ambito del giudizio pendente, l’istanza di accesso è stata decisa con accoglimento parziale: l’ostensione è stata ordinata per la nota citata nell’atto impugnato, mentre le ulteriori richieste sono state respinte per genericità, mancata dimostrazione dell’interesse concreto o reperibilità del documento.
L’istanza è fondata nei limiti della richiesta di ostensione della nota prot. 0010878/2026 del 27 gennaio 2026, menzionata della delibera di Giunta 55/26, stante l’obbligo per l’amministrazione di produrre in giudizio, oltre al provvedimento impugnato, anche i documenti in base ai quali è stato emanato e quelli in esso citati, come previsto all’art. 46, cod.proc.amm.
Nel giudizio amministrativo l’amministrazione deve depositare, oltre al provvedimento impugnato, anche gli atti che ne costituiscono la base e i documenti espressamente citati; l’ostensione della nota richiamata nella deliberazione impugnata è stata quindi ordinata.
Massime di principio
- L’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. può essere accolta per i documenti citati nell’atto impugnato, in quanto l’amministrazione è tenuta a produrre in giudizio i documenti posti a base del provvedimento e quelli da esso richiamati.
- La domanda di accesso deve descrivere gli atti richiesti con indicazioni sufficientemente precise e circostanziate da consentirne l’individuazione certa; non è necessario indicare dati formali che il richiedente non possiede, ma non sono ammissibili richieste indeterminate riferite genericamente a documenti preparatori o comunque collegati.
- Il richiedente deve indicare il concreto interesse all’ostensione dei documenti; in mancanza, la richiesta è infondata. Non occorre invece allegare un impedimento al reperimento di un atto pubblicato sul sito istituzionale perché l’accesso non può essere usato per ottenere nuovamente un documento già agevolmente reperibile.
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