Cassazione Penale, Sentenza n. 6741/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva respinto il riesame sull'applicazione della custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico e reati connessi. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai gravi indizi di partecipazione all'associazione e al ruolo di organizzatore, lamentando l'assenza di elementi probatori sufficienti per tali qualificazioni; (2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alle esigenze cautelari, contestando la genericità della motivazione sul pericolo di recidiva, l'erroneo rilievo attribuito a presunti incontri con clientela presso il domicilio (non emergenti dagli atti) e la mancata considerazione che il ricorrente è già detenuto da due anni in altro procedimento, con concreta impossibilità materiale di reiterare i reati contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha fornito adeguata motivazione sui gravi indizi relativi alla partecipazione del ricorrente all'associazione e sul ruolo di organizzatore: gli elementi richiamati (un colloquio telefonico con allusione alla reintroduzione di hashish, un incarico di acquisto e una serie di episodi di spaccio) non sono stati adeguatamente collegati alla figura di organizzatore, né è stata giustificata la presunzione che ogni episodio di spaccio in provincia di Cosenza debba necessariamente essere riferito all'organizzazione confederata. La Corte ha disposto che il Tribunale rivaluti il quadro indiziario e, successivamente, le esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola procedurale richiamata per la sintesi del ricorso; rilevata nella sentenza come criterio formale con cui i motivi sono stati esposti.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la competenza e il rinvio al Tribunale di merito per nuovo giudizio dopo annullamento dell'ordinanza cautelare.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 6, n. 42295 del 02/10/2024
Principio richiamato: non è consentito fare una deduzione congetturale per cui ogni episodio di spaccio in un dato territorio è automaticamente riconducibile all'organizzazione dominante; non tutti gli atti di spaccio comportano automaticamente l'appartenenza all'associazione.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024 (Scuotto)
Indicazione interpretativa sul ruolo di "organizzatore": essa richiede elementi che evidenzino il coordinamento di altri associati o l'autonomia decisionale significativa nella gestione delle cessioni, dei pagamenti e delle forniture rilevanti per l'attività del sodalizio.
Massime di principio
- Per sostenere la partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico occorrono indizi concreti e specifici che colleghino il singolo al consesso criminoso; non basta la mera partecipazione ad episodi di spaccio nel medesimo territorio.
- La qualificazione di "organizzatore" richiede prove di coordinamento di altri membri o di autonomia decisionale nella gestione del traffico (incarichi rilevanti, potere di determinare cessioni o forniture), non è desumibile da un singolo contatto o da una delega occasionale.
- Il giudice delle misure cautelari deve fornire una motivazione chiara e logica sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari (concretezza e attualità del pericolo di recidiva); motivazioni generiche o basate su presunzioni territoriali sono insufficienti.
- Quando l'imputato è già detenuto per lungo periodo in altro procedimento, il giudice deve valutare concretamente l'effettiva capacità di reiterare il reato e l'eventuale assenza di esigenze cautelari materiali.
- Se la motivazione del riesame è viziata, la Cassazione annulla e rinvia per nuova valutazione del quadro indiziario e, solo dopo, delle esigenze cautelari; la revisione deve essere compiuta rispettando i canoni della logica e delle regole probatorie.
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