Cassazione Civile, Ordinanza n. 29307/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La vicenda nasce da un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate agli eredi di una contribuente deceduta, con cui venivano recuperati a tassazione maggiori redditi riferiti all'anno 2007, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA. In primo grado il ricorso dei contribuenti fu accolto, e la decisione venne confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. L'Agenzia ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe mal applicato la presunzione legale relativa ai movimenti bancari e l'onere probatorio gravante sul contribuente. In sostanza, la ricorrente contestava che la CTR avesse ritenuto provata, tramite la documentazione prodotta, l'estraneità delle somme movimentate sul conto corrente della de cuius rispetto a redditi imponibili, sostenendo invece che tale prova non fosse idonea a superare la presunzione. La Corte ha tuttavia rilevato che il motivo, pur formalmente formulato come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice tributario regionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché diretto, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito circa l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dagli eredi. La CTR aveva infatti applicato correttamente la presunzione bancaria e aveva considerato provato che le somme sul conto corrente dell'amministratrice di condomini derivavano dai versamenti effettuati dai condomini da lei amministrati. Tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con esclusione dell'ulteriore contributo unificato perché l'Agenzia delle Entrate è amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
presunzione legale relativa ai versamenti sui conti correnti
Per i versamenti effettuati su conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo opera una presunzione legale di imponibilità; il contribuente deve provare in modo analitico l'estraneità dei movimenti ai fatti imponibili.
art. 51, comma 2, n. 2), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
regola presuntiva in materia IVA
La norma è richiamata quale base della presunzione bancaria utilizzabile anche ai fini IVA, ma nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché rivolta al merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per dare atto del deposito delle memorie e della trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la ricorrente è un'amministrazione dello Stato esonerata dal relativo versamento.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario, i versamenti sui conti correnti del professionista o lavoratore autonomo restano assistiti da presunzione legale di imponibilità, superabile solo mediante prova analitica dell'estraneità delle singole movimentazioni ai redditi tassabili.
- L'onere di dimostrare l'esistenza di costi o oneri deducibili grava sul contribuente e deve essere assolto con elementi concreti di prova, non con allegazioni generiche, presunzioni o richiami equitativi.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione di legge o vizi motivazionali, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La valutazione sulla idoneità della documentazione prodotta a superare la presunzione bancaria, quando sorretta da corretta applicazione delle regole sull'onere della prova, integra un accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità.
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