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Ordinanza

Ordinanza n. 3910/2026 - Napoli, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale recante il divieto di introduzione di animali non autoctoni, di transito e pascolo delle greggi e degli armenti e di allevamento di animali in località Monte Faito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di annullamento dell’ordinanza comunale n. 260 del 7 novembre 2022 e degli atti connessi e conseguenti. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, il difensore della parte ricorrente ha comunicato il decesso del ricorrente.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato l’interruzione del processo dalla data in cui il procuratore della parte ricorrente ha reso la relativa dichiarazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. La controversia non è stata definita nel merito e non sono state esaminate le censure contro l’ordinanza comunale. È stato precisato che chi vi abbia interesse potrà proseguire o riassumere il processo con le modalità e nei termini perentori previsti dall’art. 80 c.p.a.; in mancanza, il giudizio sarà dichiarato estinto ai sensi dell’art. 35, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Dà atto dell’interruzione del processo

    Il decesso della parte, dichiarato in giudizio dal procuratore, determina l’interruzione del processo dalla data della dichiarazione.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Sono richiamate quali disposizioni applicabili alla fattispecie dell’interruzione del processo.

  • art. 80 c.p.a.

    con le modalità e nei termini perentori previsti dall’art. 80 c.p.a.

    Disciplina la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto e le relative modalità e termini.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    a pena di estinzione del giudizio

    La mancata prosecuzione o riassunzione nel termine previsto comporta l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il difensore dichiara in giudizio il decesso della parte, il processo amministrativo si interrompe dalla data della dichiarazione, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a.
  • Dopo l’interruzione, il processo può essere proseguito o riassunto da chi vi abbia interesse secondo le modalità e nei termini perentori stabiliti dall’art. 80 c.p.a.; la mancata riassunzione determina l’estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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