Ordinanza n. 481/2026 - Napoli, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2025, con la quale GESAC S.p.A. ha ribandito la procedura di affidamento della fornitura in opera e manutenzione denominata "upgrade degli apparati screening bagagli a mano EDS-CB C3 CIG B8AFB8EF0A”; - del bando di gara relativo alla “Procedura aperta per la fornitura in opera e manutenzione denominata <<Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano CIG B8AFB8EF0A)>>, (doc. 1) pubblicato in data 17.10.2025; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti, a cominciare dal Disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto, dei progetti posti a base di gara in quanto lesivi dei diritti e interessi della ricorrente con espressa riserva di motivi aggiunti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italarms s.r.l. il 26 gennaio 2026, per l’annullamento: - della comunicazione prot. n. ACQ/1024/AC/PB in data 18.12.2025 con la quale GESAC ha comunicato di aver aggiudicato al RTI Smiths Detection Italia s.r.l. - Cassioli s.r.l. la Procedura aperta per la fornitura in opera e manutenzione denominata "Upgrade degli apparati screening Bagagli a Mano presso gli Aeroporti di Napoli e Salerno” - CIG B8AFB8EF0 e del relativo provvedimento di aggiudicazione a favore del predetto RTI (doc. 18); - del verbale della Commissione Giudicatrice di apertura delle offerte e assegnazione dei punteggi in data 12.12.2025 (doc. 19); - di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche non conosciuti, a cominciare dalle valutazioni connesse all’attribuzione dei punteggi in quanto lesivi dei diritti e interessi della ricorrente con espressa riserva di motivi aggiunti. nonchè degli atti impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ribandizione della procedura di gara e, con motivi aggiunti, aggiudicazione della procedura al RTI composto da Smiths Detection Italia s.r.l. e Cassioli s.r.l., nonché gli atti di gara e i verbali della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la delibera con cui la stazione appaltante ha ribandito la procedura aperta relativa alla fornitura in opera e manutenzione di apparati per lo screening dei bagagli a mano presso gli aeroporti di Napoli e Salerno, nonché il bando, il disciplinare, il capitolato e gli altri atti presupposti. Con motivi aggiunti ha contestato la comunicazione e il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Smiths Detection Italia-Cassioli, il verbale della commissione giudicatrice relativo all'apertura delle offerte e all'attribuzione dei punteggi e le valutazioni connesse all'assegnazione dei punteggi. La ricorrente ha inoltre formulato istanze istruttorie e chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare perché, nel corso della camera di consiglio, GESAC si è impegnata a non stipulare il contratto di appalto fino alla definizione del giudizio di merito, anche in considerazione dell'udienza pubblica già fissata per l'11 marzo 2026. Tale impegno ha escluso, allo stato, il periculum in mora, non sussistendo il rischio di stipulazione del contratto nelle more del giudizio. L'ordinanza non ha deciso il fumus boni iuris né il merito delle censure contro la gara e l'aggiudicazione. In vista della decisione di merito, il TAR ha disposto un'integrazione istruttoria, ordinando a GESAC di depositare entro il 27 febbraio 2026, con eventuali oscuramenti strettamente necessari e motivati, i verbali ulteriori della commissione di gara richiesti da Italarms e la documentazione richiesta da Nuctech relativa a DUVRI e oneri interferenziali, eventuale partecipazione di Smiths alla preparazione della procedura e misure di neutralizzazione del vantaggio, nonché FVOE e documentazione relativa agli adempimenti di genere richiesti a pena di esclusione. È stata confermata l'udienza pubblica dell'11 marzo 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso il periculum in mora in ragione dell'impegno della stazione appaltante a non stipulare il contratto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di atti di gara, l'impegno espresso della stazione appaltante a non stipulare il contratto sino alla definizione del giudizio di merito può escludere il periculum in mora, quando elimini concretamente il rischio di stipulazione nelle more del processo.
- Quando la domanda cautelare è respinta per carenza di periculum in mora determinata dall'impegno della stazione appaltante a non stipulare il contratto, il giudice può lasciare impregiudicata la valutazione del fumus boni iuris e rinviare ogni esame delle censure alla fase di merito.
- In vista della decisione di merito su una controversia relativa a una procedura di gara, il giudice amministrativo può ordinare alla stazione appaltante la produzione di documenti pertinenti alle censure e alle istanze istruttorie, ammettendo soltanto oscuramenti strettamente necessari e specificamente motivati.
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