Cassazione Civile, Ordinanza n. 31717/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un istituto di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un correntista o comunque di un soggetto debitore. Quest'ultimo proponeva opposizione davanti al Tribunale, che revocava il decreto. La banca soccombente appellava la decisione, ma la Corte d'appello respingeva il gravame ritenendo, in sintesi, che al momento della decisione di primo grado il fascicolo di parte relativo alla fase monitoria non fosse presente e che non vi fosse prova del tempestivo deposito nel termine previsto dall'art. 169, comma 2, c.p.c. La banca ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 101, 112, 169 c.p.c. e 77 disp. att. c.p.c., sostenendo che l'assenza di annotazione della restituzione del fascicolo non escludeva la prova del tempestivo deposito mediante presunzioni o altri elementi concludenti; (2) violazione degli artt. 101, 112 e 345 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere nel merito considerando i documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio, i quali, anche se non riprodotti nella fase di opposizione, restano nella cognizione del giudice e non possono essere trattati come documenti nuovi in appello se già prodotti nel primo grado o comunque nel fascicolo di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non provata la tempestiva restituzione del fascicolo alla luce della sola presenza dello stesso in cancelleria al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la perentorietà del termine di cui all'art. 169, comma 2, c.p.c. riguarda solo la fase decisoria di primo grado e non si trasferisce in appello: i documenti già introdotti ritualmente nel fascicolo di primo grado non sono "nuovi" ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e devono essere esaminati dal giudice del gravame. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito della controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi di ricorso come norma processuale asseritamente violata, senza una specifica autonoma elaborazione nel merito della decisione oltre al quadro del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamato nei motivi di ricorso come parametro della decisione; la Corte non ravvisa, sul punto, un autonomo vizio decisivo rispetto al secondo motivo accolto.
Il termine per il deposito del fascicolo di parte ritirato è perentorio nella fase decisoria di primo grado; la sua eventuale violazione non può però essere automaticamente estesa al giudizio di appello per qualificare come nuovi documenti già ritualmente prodotti.
Il cancelliere ha l'obbligo di annotare la restituzione del fascicolo ritirato; in mancanza di tale annotazione, la prova del tempestivo deposito può essere data con altri elementi concludenti, ma nel caso concreto tale prova non è stata ritenuta fornita.
In appello sono preclusi solo i documenti nuovi in senso proprio; non rientrano tra essi i documenti già contenuti nel fascicolo di parte di primo grado e prodotti nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Richiamato per affermare che i documenti prodotti nel rispetto delle preclusioni del primo grado conservano rilevanza e non assumono natura di prove nuove in appello.
Richiamato, insieme all'art. 165 c.p.c., per delimitare la rituale introduzione dei documenti nel primo grado.
Massime di principio
- L'assenza di annotazione cancelleria sulla restituzione del fascicolo di parte non impedisce in astratto alla parte di provare il tempestivo deposito con altri elementi concludenti; tuttavia la prova deve essere rigorosa e non può desumersi dalla sola presenza del fascicolo in cancelleria al momento della pubblicazione della sentenza.
- Il termine per il deposito del fascicolo di parte ritirato ex art. 169, comma 2, c.p.c. è perentorio solo nella fase decisoria del primo grado e non si riflette automaticamente nel giudizio di appello.
- Ai fini dell'art. 345 c.p.c. non sono documenti nuovi, e quindi sono ammissibili in appello, i documenti già ritualmente prodotti nel fascicolo di parte del primo grado, anche se non esaminati o materialmente rinvenuti nella fase successiva per problemi di deposito o reperimento del fascicolo.
- Il giudice di appello deve esaminare i documenti che risultino già acquisiti al processo nel primo grado e non può respingerne la considerazione solo perché al momento della decisione di primo grado il fascicolo non risultava correttamente depositato, se tali documenti sono stati poi nuovamente prodotti nel gravame.
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