Cassazione Penale, Sentenza n. 48339/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'istanza di riesame proposta in favore di Laura Pierro avverso la misura cautelare dell'obbligo di dimora disposta dal GIP di Rieti per il reato di truffa pluriaggravata in concorso. Le censure contestavano: insufficiente motivazione circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari; illegittimità della convalida dell'arresto; eccessiva e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti previste dagli artt. 61 n.5 e n.7 e 640 comma 2-bis cod. pen., nonché al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle doglianze non fossero ammissibili in sede di cassazione o fossero manifestamente infondate: le questioni relative alla convalida dell'arresto non potevano essere dedotte nel procedimento di riesame; la motivazione del Tribunale del riesame è stata giudicata adeguata e non manifestamente illogica in ordine alla gravità indiziaria (valutazione basata su identificazione dei presenti in auto, consegna spontanea di monili, contraddizioni difensive e circostanze del viaggio) e alle esigenze cautelari (pianificazione del reato, contesto plurale, mancanza di stabile occupazione e rischio di reiterazione). Quanto alle aggravanti, la Corte ha rilevato che l'esclusione non avrebbe inciso concretamente sulla durata della misura e, comunque, il Tribunale ha dato motivazione sul loro riconoscimento. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. pen.
La convalida dell'arresto è impugnabile autonomamente; i vizi relativi alla convalida non possono essere dedotti nell'istanza di riesame della misura cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di recidiva basata su modalità della condotta, personalità e contesto socio-ambientale; non è necessario dimostrare l'imminenza di specifiche occasioni di reato
art. 110 cod. pen.
Il concorso di persone può manifestarsi in forme atipiche; il giudice di merito deve motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e indicare la forma concreta del contributo causale, salvo che il ruolo sia solo di rafforzamento dell'altrui proposito quando sia dimostrata l'obiettiva idoneità della condotta
art. 61, n. 5 cod. pen. e art. 640, comma 2‑bis cod. pen.
Le aggravanti contestate sono state esaminate dal Tribunale e ritenute ravvisabili; la Corte ha inoltre osservato che, in concreto, l'esclusione delle aggravanti non avrebbe inciso sulla misura cautelare già applicata
art. 61, n. 7 cod. pen.
Anche questa aggravante è stata valutata e motivata dal Tribunale del riesame; la Corte ha giudicato la valutazione non manifestamente illogica
art. 62, n. 4 cod. pen.
L'attenuante del danno di lieve entità è stata invocata dalla difesa ma non ritenuta applicabile dal Tribunale e la Corte ha ritenuto la decisione congruamente motivata
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione dell'obbligo di condanna al versamento a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000
art. 23, comma 8, Decreto‑Legge 137/2020
Norma richiamata per il deposito delle conclusioni scritte da parte della Procura Generale
Massime di principio
- La convalida dell'arresto è impugnabile separatamente: nelle impugnazioni del riesame non si possono sollevare vizi attinenti alla convalida quando esiste un rimedio autonomo
- La Corte di cassazione, nel giudizio sulle misure cautelari, è limitata a verificare la manifesta illogicità o la violazione di norme: non è sede per rivedere i fatti o per una diversa valutazione probatoria pacificamente compiuta dal giudice di merito
- Per il riconoscimento del concorso di persone il giudice deve motivare sull'esistenza e sulla forma concreta della partecipazione; tuttavia, quando il contributo è prospettato come rafforzamento dell'altrui proposito, può essere sufficiente dimostrare l'obiettiva idoneità della condotta a produrre tale rafforzamento
- In tema di esigenze cautelari il pericolo di reiterazione va valutato prognosticamente tenendo conto della modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto sociale; non è necessario provare l'esistenza di specifiche occasioni immediate di recidiva
- Nel valutare censure sulle aggravanti, occorre considerare anche l'interesse concreto della loro esclusione: se l'eventuale esclusione non inciderebbe sulla misura cautelare, la censura può essere ritenuta priva di rilievo
- Elementi fattuali come presenza sul luogo, possesso di oggetti pertinenti all'illecito, dichiarazioni contraddittorie e condotte incoerenti possono, se logicamente motivate, costituire base per la valutazione della gravità indiziaria
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