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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31077/2023 del 08/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da un debitore avverso un pignoramento presso terzi promosso da un creditore sulla base di un titolo giudiziale formatosi nei confronti di una società cancellata. Il debitore deduceva, tra l'altro, la mancanza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, sostenendo la necessità di preventiva escussione del patrimonio sociale. Dopo una sequenza processuale anomala tra giudice dell'esecuzione e giudice del lavoro, il giudice dell'esecuzione dichiarava la nullità del pignoramento e la estinzione della procedura, con condanna alle spese. Gli eredi del creditore proponevano appello avverso tale provvedimento. In cassazione lamentavano: mancata notificazione dell'appello al terzo pignorato, asserito litisconsorte necessario; erronea affermazione della legittimazione del difensore a rinunciare agli atti in base a un mandato generico e dell'immediata efficacia della rinuncia; omessa pronuncia sui motivi di gravame.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendo assorbente il rilievo che l'appello non poteva essere proposto. Ha qualificato il provvedimento impugnato come ordinanza resa nella fase sommaria di un'opposizione esecutiva, non come sentenza appellabile. In applicazione del criterio dell'apparenza e della disciplina dei mezzi di reazione avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ha affermato che il rimedio corretto non era l'appello: se il provvedimento era un'ordinanza conclusiva della fase sommaria, la parte interessata avrebbe dovuto introdurre il giudizio di merito; se invece fosse stato inteso come impropria chiusura anticipata del processo esecutivo, il rimedio sarebbe stato l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello, con compensazione integrale delle spese per l'obiettiva peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 615, comma 2, c.p.c.

    indica l'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore avverso il pignoramento presso terzi.

  • art. 624, comma 3, c.p.c.

    richiamato per osservare che l'opponente avrebbe potuto beneficiare della sospensione senza necessità di introdurre la causa di merito, secondo la ricostruzione della Corte.

  • art. 618-bis c.p.c.

    richiamato per l'introduzione del giudizio di merito nell'ambito dell'opposizione esecutiva.

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio eventualmente corretto contro un provvedimento che chiuda impropriamente il processo esecutivo o contro atti esecutivi.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la cassazione senza rinvio della sentenza quando l'appello non poteva essere proposto.

  • art. 383, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

  • art. 84 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione ai poteri del difensore e alla rinuncia agli atti.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla dedotta mancata notifica al litisconsorte necessario.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla integrazione del contraddittorio in appello.

  • art. 306 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso sulla rinuncia agli atti del giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia sui motivi di gravame.

  • art. 132, n. 3, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per asserita carenza di motivazione del provvedimento d'appello.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità del procedimento e omesso esame/omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nel regime delle opposizioni esecutive, il mezzo di impugnazione va individuato in base alla natura effettiva del provvedimento e, secondo il criterio dell'apparenza, alla qualificazione che il giudice gli ha dato, anche implicitamente.
  • Un'ordinanza resa a definizione della fase sommaria dell'opposizione esecutiva non è appellabile come sentenza; la parte interessata deve piuttosto proseguire o introdurre il giudizio di merito secondo le regole dell'opposizione esecutiva.
  • Se il provvedimento del giudice dell'esecuzione, pur anomalo, si risolve in una chiusura impropria della procedura esecutiva, il rimedio non è l'appello ma l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • La proposizione di un mezzo di impugnazione non consentito impone la cassazione senza rinvio della sentenza che lo abbia esaminato o definito nel merito, perché il gravame era in radice inammissibile come forma di reazione processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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