Cassazione Penale, Sentenza n. 28024/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Luigi Benvenuto avverso la sentenza del Tribunale di Biella. La Corte territoriale aveva ritenuto mancante l'atto di elezione o dichiarazione di domicilio richiesto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., disponendo l'inammissibilità. Il ricorrente ha dedotto, inoltre, la nullità della notificazione dell'ordinanza (notificata via PEC solo nella pagina 1), la carenza di motivazione e la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., e ha sottolineato la sua condizione di detenuto in carcere (per altra causa), deducendo che doveva applicarsi la modalità di notificazione prevista dall'art. 156 cod. proc. pen. e quindi che non poteva essere dichiarata l'inammissibilità per mancata elezione/dichiarazione di domicilio.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso in parte principale: ha ritenuto infondata la doglianza sulla notifica parziale (e comunque sanata dalla compiuta impugnazione depositata dal difensore) e, soprattutto, ha ritenuto non applicabile l'inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. al caso di imputato detenuto. Sulla base del coordinamento tra art. 156 e art. 581 cod. proc. pen. e della giurisprudenza prevalente, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio, concedendo quindi ragione al ricorrente rispetto all'inammissibilità contestata.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
reato di porto ingiustificato in luogo pubblico di un coltello a serramanico
norma sostanziale che ha costituito la base della condanna di primo grado nei confronti dell'imputato
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
con l'atto di appello deve essere presentata anche l'elezione o la dichiarazione di domicilio della parte privata impugnante, a pena di inammissibilità
la norma introduce un onere formale a pena di inammissibilità per l'appellante, ma la Corte interpreta che tale obbligo non si applica all'imputato detenuto, perché per quest'ultimo prevalgono le modalità di notificazione previste dall'art. 156
d.lgs. n. 150/2022, art. 33 lett. d) e art. 89, comma 3
introduzione dell'art. 581, comma 1-ter e disposizione di operatività per impugnazioni pronunciate dopo l'entrata in vigore
fonti che hanno introdotto e disciplinato l'ambito temporale di applicazione delle nuove formalità processuali per le impugnazioni
art. 156 cod. proc. pen.
le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona
regola prevalente per la notificazione all'imputato detenuto; la Corte la ritiene idonea a escludere l'applicabilità della sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, per i detenuti
art. 161 cod. proc. pen.
obbligo di invitare a dichiarare o eleggere domicilio, con specificazioni per i detenuti
utilizzata per argomentare che l'imputato detenuto è esentato dall'onere di eleggere domicilio nel procedimento mentre la notificazione a mani proprie in carcere garantisce l'effettiva conoscenza
artt. 171, 179, 183, 184 cod. proc. pen.
norme sulla nullità e sulla sanatoria delle notificazioni
applicate per valutare la possibile nullità della notifica parziale e per affermare la possibilità di sanatoria quando l'atto è comunque portato effettivamente a conoscenza o sono intervenuti atti conseguenti che la sanano
art. 125 cod. proc. pen.
prescrizione della motivazione del provvedimento
citata dalla difesa per dedurre la nullità per carenza motivazionale; la Corte però ha ritenuto la motivazione e gli elementi dell'atto sufficienti o comunque sanati
Massime di principio
- La prescrizione di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non si applica, secondo la giurisprudenza prevalente, all'imputato che risulti detenuto: per questi ultimi prevalgono le modalità di notificazione previste dall'art. 156.
- Una notificazione parziale dell'atto (es. invio solo della prima pagina) non determina automaticamente la nullità insanabile se il contenuto è sufficientemente chiaro e soprattutto se l'atto è seguito da un'impugnazione completa che dimostra la conoscenza e l'effettiva partecipazione della parte.
- La sanzione processuale dell'inammissibilità per omissione di formalità trova limiti quando l'applicazione pratica della norma impedirebbe garanzie fondamentali (es. accesso effettivo alla giustizia del detenuto).
- Esistono orientamenti contrastanti sulla posizione dell'imputato detenuto per altra causa; tuttavia, per prudenza il difensore dovrebbe sempre dichiarare o eleggere domicilio unitamente all'atto di impugnazione quando possibile, e annotare chiaramente la condizione di detenzione e l'indirizzo dell'istituto di detenzione.
- In caso di notifica viziata, è importante valutare se il vizio sia sanabile: la presentazione tempestiva e sostanziale dell'impugnazione e altri atti processuali possono sanare la carenza formale.
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