Cassazione Penale, Sentenza n. 33099/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e condannato in primo grado alla pena di sette anni di reclusione, aveva chiesto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, anche mediante dispositivo di controllo. Il Giudice dell'udienza preliminare aveva respinto la richiesta e il Tribunale, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., aveva rigettato l'appello cautelare. Il ricorso per cassazione deduceva mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla mancata considerazione delle esigenze di cura e assistenza delle figlie minori. In particolare, la difesa lamentava che una figlia, di età superiore ai sei anni, fosse affetta da una patologia rara, con riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, necessità di interventi chirurgici e ricoveri periodici, e che l'assenza del padre avesse determinato un deficit assistenziale e un peggioramento delle condizioni psichiche della minore. Veniva inoltre dedotta la difficoltà lavorativa della madre, l'insufficienza dell'assistenza degli altri familiari e la compromissione del percorso evolutivo dell'altra figlia minore. Secondo la difesa, l'art. 275, comma 4, c.p.p. avrebbe dovuto essere interpretato in senso costituzionalmente e convenzionalmente orientato, consentendo di superare il limite dei sei anni in presenza di un figlio gravemente disabile, nonché in relazione allo stato di necessità. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che l'art. 275, comma 4, c.p.p. ha natura eccezionale e non consente l'estensione analogica o interpretativa della deroga prevista per i genitori di figli di età inferiore ai sei anni al caso di figlio disabile di età superiore a tale limite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale, che aveva escluso la possibilità di superare la presunzione relativa alla custodia cautelare in carcere prevista per il reato contestato, poiché non ricorreva la specifica ipotesi derogatoria dell'art. 275, comma 4, c.p.p., limitata ai genitori di prole di età inferiore ai sei anni. La Corte ha ribadito che tale disposizione, in quanto eccezionale, non è estensibile al figlio disabile di età superiore ai sei anni. Ha inoltre distinto la disciplina cautelare da quella dell'esecuzione della pena, osservando che le diverse finalità e i diversi interessi di difesa sociale impediscono di utilizzare la disciplina penitenziaria, eventualmente più favorevole al genitore di figlio gravemente disabile, quale parametro per estendere la deroga cautelare.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
La norma costituisce il titolo del reato per il quale l'imputato era sottoposto a custodia cautelare e aveva riportato condanna in primo grado; il ruolo di rilievo nella partecipazione associativa è richiamato quale presupposto della misura.
art. 275 c.p.p.
La presunzione relativa alla custodia cautelare in carcere per il grave reato contestato può essere superata solo nei casi e alle condizioni previste dalla legge.
art. 275 c.p.p.
La deroga al divieto o alla presunzione di applicazione della custodia cautelare in carcere per esigenze connesse alla cura dei figli riguarda i genitori di prole di età inferiore ai sei anni e, trattandosi di disposizione eccezionale, non è estensibile al figlio disabile di età superiore.
art. 275-bis c.p.p.
È richiamato quale base normativa per la richiesta di arresti domiciliari con applicazione di dispositivi di controllo.
art. 310 c.p.p.
Disciplina l'appello cautelare proposto davanti al Tribunale contro il provvedimento del giudice in materia di misure cautelari personali.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
È richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
art. 31 Cost.
È richiamato quale fondamento costituzionale della tutela dell'infanzia, oggetto di bilanciamento legislativo con le esigenze cautelari.
art. 3 Cost.
È richiamato nella giurisprudenza costituzionale relativa alla tutela del figlio gravemente disabile nella fase esecutiva della pena.
art. 3 CEDU
È richiamato dalla difesa a sostegno di un'interpretazione estensiva della disciplina cautelare, ma non è posto dalla Corte a fondamento dell'accoglimento del ricorso.
art. 47-quinquies legge n. 354/1975
La disciplina della detenzione domiciliare speciale in favore delle madri di figli gravemente disabili è distinta dalla disciplina cautelare e non costituisce parametro idoneo per estendere la deroga dell'art. 275, comma 4, c.p.p.
art. 3 legge n. 104/1992
È richiamato per individuare la condizione di handicap grave rilevante nella disciplina della detenzione domiciliare speciale, senza effetti estensivi automatici sulla custodia cautelare.
Massime di principio
- La deroga prevista dall'art. 275, comma 4, c.p.p. in favore dei genitori di prole di età inferiore ai sei anni ha natura eccezionale e non può essere estesa in via interpretativa al caso di figlio gravemente disabile di età superiore ai sei anni.
- Nella fase cautelare non è possibile equiparare la tutela del figlio infraseienne alla tutela del figlio disabile ultraseienne, anche quando la disabilità comporti necessità di cure, ricoveri e assistenza continuativa.
- La disciplina dell'esecuzione della pena relativa alla detenzione domiciliare speciale per il genitore di figlio gravemente disabile non costituisce un tertium comparationis idoneo a estendere le deroghe previste per la custodia cautelare, poiché imputato cautelare e condannato in esecuzione della pena si trovano in situazioni giuridiche e funzionali diverse.
- Il divieto o la presunzione relativi alla custodia cautelare in carcere non possono essere superati mediante una valutazione giudiziale caso per caso dell'interesse del minore quando la specifica ipotesi derogatoria legislativa non ricorre; l'estensione interpretativa della tutela oltre il limite dei sei anni altererebbe il bilanciamento operato dal legislatore.
- La verifica concreta delle esigenze familiari e assistenziali non è necessaria quando il caso dedotto non rientra nella fattispecie derogatoria tassativa dell'art. 275, comma 4, c.p.p.; pertanto il giudice cautelare può ritenere irrilevanti gli ulteriori elementi relativi alla concreta organizzazione familiare e alla sostituibilità dell'assistenza.
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