Cassazione Civile, Ordinanza n. 23394/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di un dipendente di Trenitalia, macchinista, che aveva ottenuto nei precedenti gradi di merito la declaratoria di nullità di una clausola collettiva aziendale e di una clausola del CCNL mobilità-area attività ferroviarie nella parte in cui, per le giornate di ferie, limitavano al solo importo fisso l'indennità di utilizzazione professionale e, più in generale, escludevano tali emolumenti dal calcolo della retribuzione feriale, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive. In Cassazione la società ha proposto ricorso con plurimi motivi, ma il testo non ne dettaglia il contenuto analitico; emerge però che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. aveva evidenziato la manifesta infondatezza del ricorso alla luce della giurisprudenza di legittimità, anche in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione. Successivamente la società ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del ricorso ex art. 390 c.p.c., e la controparte ha depositato memoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e valida la rinuncia al ricorso, qualificandola come atto univocamente abdicativo idoneo a produrre l'effetto estintivo previsto dagli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha precisato che nel giudizio di cassazione non è necessaria l'accettazione della rinuncia da parte dell'altra parte, essendo sufficiente la notificazione/comunicazione alle parti costituite. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo di cassazione e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società rinunciante, applicando il principio di causalità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente antistatario. Non è stata adottata alcuna statuizione sull'ulteriore contributo unificato, per difetto dei presupposti processuali.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio e per la valutazione della manifesta infondatezza del ricorso nella relazione della consigliera delegata
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per l'instaurazione del procedimento in camera di consiglio a seguito dell'istanza della ricorrente
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale e conforme ai requisiti di legge perché formulata in atto univocamente abdicativo
art. 391 c.p.c.
è stato affermato che la rinuncia valida produce l'effetto estintivo del processo
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché mancavano i presupposti processuali
art. 390 c.p.c.
nel giudizio di cassazione la rinuncia produce effetti senza necessità di accettazione delle altre parti, essendo sufficiente la notificazione o comunicazione alle parti costituite
art. 10396/2021
richiamato quale precedente sul regolamento delle spese in caso di rinuncia al ricorso secondo il principio di causalità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se espressa in modo univoco e rituale, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza necessità di accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso in cassazione produce effetti anche senza accettazione delle altre parti, essendo sufficiente la notificazione o comunicazione alle parti costituite o ai rispettivi difensori.
- In caso di rinuncia al ricorso, le spese del giudizio di legittimità sono regolate dal principio di causalità e gravano sulla parte rinunciante.
- Quando il processo si estingue per rinuncia e non ricorrono i relativi presupposti processuali, non va disposta la condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
- Se la relazione ex art. 380-bis c.p.c. evidenzia la manifesta infondatezza del ricorso, ciò non impedisce che la successiva rinuncia determini comunque l'estinzione del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23346/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23352/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23354/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23356/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23357/2025 del 16/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 16 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23359/2025 del 16/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →