Sentenza n. 1235/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero all'erogazione di euro 1.000,00, oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 263/2025 del Tribunale di Termini Imerese, pronunciata in funzione di giudice del lavoro, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'erogazione di buoni elettronici per complessivi euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario. A fronte della persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza allegare l'avvenuto adempimento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, le formalità di notificazione erano state rispettate e l'Amministrazione non aveva dimostrato l'adempimento. Ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con interessi legali o rivalutazione secondo l'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, nonché di corrispondere al difensore antistatario le spese processuali liquidate nella sentenza posta in esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni e di corrispondere anche l'eventuale penalità maturata. Ha inoltre applicato l'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione a cura di parte della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero. Il TAR ha ritenuto insussistente un effetto manifestamente iniquo della penalità, considerati l'ingiustificata protrazione dell'inadempimento, la semplicità degli adempimenti e l'assenza di ragioni ostative rappresentate dall'Amministrazione. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 550,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, anche per decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni pecuniarie; la penalità non deve produrre un effetto manifestamente iniquo e decorre secondo le modalità stabilite nella sentenza.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Ha modificato la disciplina dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., rendendo applicabile la penalità di mora anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione spettanti sulle somme riconosciute dalla sentenza posta in esecuzione, dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione.
art. 115 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, della regolare notificazione all'amministrazione debitrice e dell'inerzia dell'amministrazione giustifica l'ordine di esecuzione del comando giudiziale, in assenza di prova dell'adempimento o di fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione una prestazione determinata o agevolmente determinabile e l'amministrazione permane inerte, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il successivo esercizio sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di condanne aventi contenuto pecuniario, purché il ritardo sia ingiustificato, l'adempimento non presenti particolare complessità, non siano rappresentate ragioni ostative e la penalità non risulti manifestamente iniqua.
- La penalità di mora può essere fatta decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento spontaneo, ma non oltre il termine assegnato all'amministrazione quando, decorso tale termine, diviene operativo l'intervento sostitutivo del commissario ad acta; la prosecuzione della penalità oltre tale momento può risultare iniqua per la disponibilità di un rimedio sostitutivo più incisivo.
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