Sentenza n. 1133/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell'illegitimita' del silenzio formatosi sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio presso l’Ambasciata d’Italia a di Islamabad.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sulla richiesta di formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla richiesta di formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio presso la rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad. Nel corso del giudizio, il Ministero ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio; il ricorrente ha aderito alla convocazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l'amministrazione aveva dato seguito alla richiesta del ricorrente convocandolo per la formalizzazione dell'istanza di visto. Le spese processuali sono state compensate, con salvezza del rimborso alla parte ricorrente del contributo unificato, ove versato, poiché la rappresentanza diplomatica aveva riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento entro un termine ritenuto ragionevole.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta una condotta concretamente satisfattiva della pretesa azionata, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando l'amministrazione convoca l'interessato per formalizzare l'istanza amministrativa oggetto della domanda contro il silenzio, qualora tale convocazione costituisca riscontro positivo alla richiesta e renda non più attuale l'interesse alla pronuncia sul silenzio.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere compensate; il giudice può tuttavia disporre il rimborso del contributo unificato alla parte ricorrente, ove versato, valutando la ragionevolezza del termine entro il quale l'amministrazione ha dato riscontro alla richiesta.
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