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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12193/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 19 dicembre 2024, che li aveva ritenuti responsabili in relazione a una rapina ai danni della persona offesa, con contestazione anche del concorso di persone. Uno dei ricorrenti censurava la valutazione delle prove e la riconducibilità dell'episodio alla sua persona, sostenendo l'illogicità della motivazione; deduceva inoltre la mancata riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie e la eccessività della pena con diniego delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente lamentava la mancata riqualificazione della condotta in truffa, l'omessa risposta alla richiesta difensiva di diversa qualificazione giuridica e un preteso travisamento della prova in ordine al riconoscimento da parte della persona offesa, al colore dell'autovettura e al collegamento tra gli imputati e il veicolo. La Corte affronta anche una doglianza comune sulla pretesa inutilizzabilità di una relazione di servizio del sovrintendente, rilevando che l'acquisizione era avvenuta nel contraddittorio e che non era stata svolta una prova di resistenza sulla decisività dell'atto contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure che miravano a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una ricostruzione alternativa dei fatti, ha escluso il vizio di inutilizzabilità della relazione di servizio richiamata nei motivi, ha giudicato manifestamente infondate le richieste di riqualificazione in truffa o in una diversa ipotesi normativa, e ha considerato non sindacabile la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni rimesse al giudice di merito e adeguatamente motivate. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato di rapina contestato a uno dei ricorrenti

  • art. 628 c.p.

    commi 1 e 3, n. 3-quinquies

    norma incriminatrice della rapina contestata; la Corte ritiene integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base della prova dichiarativa della persona offesa

  • art. 624-bis c.p.

    invocato dalla difesa per una diversa riqualificazione del fatto, ma ritenuto inconferente e manifestamente infondato

  • art. 640 c.p.

    richiamato per escludere la configurabilità della truffa, poiché il giudice di merito ha valorizzato elementi di condotta violenta incompatibili con tale fattispecie

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole probatorie previste per le dichiarazioni del correo o del chiamato in correità; possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, se credibili e attendibili

  • art. 132 c.p.

    richiamato in tema di discrezionalità nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato in tema di criteri di commisurazione della pena

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato dal giudice di merito

  • art. 546 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; non inserito

  • art. 606 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; non inserito

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, quando esse mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto in cassazione, in presenza di doppia conforme, per aggirare i limiti del devolutum e ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, anche se parte civile, possono essere poste da sole a fondamento della condanna, purché il giudice motivi in modo puntuale sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
  • La diversa qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando presuppone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita al giudice di legittimità e contrasta con la motivazione logica del giudice di merito.
  • La determinazione della pena, il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e la graduazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica.
  • La deduzione di inutilizzabilità di un atto probatorio richiede non solo l'allegazione del vizio, ma anche la dimostrazione della sua decisività tramite una vera e propria prova di resistenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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