Cassazione Penale, Ordinanza n. 12193/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 19 dicembre 2024, che li aveva ritenuti responsabili in relazione a una rapina ai danni della persona offesa, con contestazione anche del concorso di persone. Uno dei ricorrenti censurava la valutazione delle prove e la riconducibilità dell'episodio alla sua persona, sostenendo l'illogicità della motivazione; deduceva inoltre la mancata riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie e la eccessività della pena con diniego delle attenuanti generiche. L'altro ricorrente lamentava la mancata riqualificazione della condotta in truffa, l'omessa risposta alla richiesta difensiva di diversa qualificazione giuridica e un preteso travisamento della prova in ordine al riconoscimento da parte della persona offesa, al colore dell'autovettura e al collegamento tra gli imputati e il veicolo. La Corte affronta anche una doglianza comune sulla pretesa inutilizzabilità di una relazione di servizio del sovrintendente, rilevando che l'acquisizione era avvenuta nel contraddittorio e che non era stata svolta una prova di resistenza sulla decisività dell'atto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le censure che miravano a una nuova valutazione del compendio probatorio o a una ricostruzione alternativa dei fatti, ha escluso il vizio di inutilizzabilità della relazione di servizio richiamata nei motivi, ha giudicato manifestamente infondate le richieste di riqualificazione in truffa o in una diversa ipotesi normativa, e ha considerato non sindacabile la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, trattandosi di valutazioni rimesse al giudice di merito e adeguatamente motivate. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato di rapina contestato a uno dei ricorrenti
art. 628 c.p.
commi 1 e 3, n. 3-quinquies
norma incriminatrice della rapina contestata; la Corte ritiene integrati gli elementi oggettivi e soggettivi del reato sulla base della prova dichiarativa della persona offesa
art. 624-bis c.p.
invocato dalla difesa per una diversa riqualificazione del fatto, ma ritenuto inconferente e manifestamente infondato
art. 640 c.p.
richiamato per escludere la configurabilità della truffa, poiché il giudice di merito ha valorizzato elementi di condotta violenta incompatibili con tale fattispecie
art. 192, comma 3, c.p.p.
le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole probatorie previste per le dichiarazioni del correo o del chiamato in correità; possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità, se credibili e attendibili
art. 132 c.p.
richiamato in tema di discrezionalità nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato in tema di criteri di commisurazione della pena
art. 62-bis c.p.
richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche, ritenuto adeguatamente motivato dal giudice di merito
art. 546 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; non inserito
art. 606 c.p.p.
non citato espressamente nel testo; non inserito
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello, quando esse mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
- Il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto in cassazione, in presenza di doppia conforme, per aggirare i limiti del devolutum e ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se parte civile, possono essere poste da sole a fondamento della condanna, purché il giudice motivi in modo puntuale sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- La diversa qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando presuppone una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita al giudice di legittimità e contrasta con la motivazione logica del giudice di merito.
- La determinazione della pena, il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche e la graduazione del trattamento sanzionatorio rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non illogica.
- La deduzione di inutilizzabilità di un atto probatorio richiede non solo l'allegazione del vizio, ma anche la dimostrazione della sua decisività tramite una vera e propria prova di resistenza.
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