Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45623/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità del giudizio di appello per omessa notifica dell'atto di citazione e delle conclusioni del Procuratore generale ai difensori di fiducia tempestivamente nominati (avv. Federica Colombo e avv. Felice Punzo). La notifica era stata effettuata invece all'originario difensore d'ufficio (avv. Marco Brocca) che riceveva gli atti; l'udienza di trattazione si svolse in camera di consiglio senza la partecipazione dei difensori di fiducia. Il ricorrente lamentava così la violazione del diritto di difesa, con impossibilità di depositare motivi aggiunti, formulare richieste (es. concordato ex art. 599-bis c.p.p.) e replicare alla requisitoria della Procura generale, deducendo violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p., nonché degli artt. 610 comma 5 e 429 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha concluso che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra una nullità assoluta quando è obbligatoria la presenza (artt. 178 e 179 c.p.p.), e che la notifica al difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto non sanano l'illecito quando il difensore di fiducia era stato nominato tempestivamente. Pur riconoscendo applicabile la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. 137/2020) che consente la trattazione cartolare in camera di consiglio, la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione ai difensori di fiducia abbia concretamente leso il diritto di difesa. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    L'art. 178 tutela l'intervento dell'imputato tramite difensore; la Corte interpreta la "partecipazione" non solo come presenza fisica ma come effettiva partecipazione del difensore di fiducia nominato tempestivamente; l'omesso avviso integra nullità assoluta quando la presenza è obbligatoria.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Integrata la nullità assoluta per la mancanza dell'avviso al difensore quando la presenza del difensore è obbligatoria; la forma di notifica a difensore d'ufficio non sopperisce alla violazione.

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)

    Norma emergenziale che consente la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti salvo richiesta di discussione orale; applicabile ratione temporis, ma non esime dall'obbligo di assicurare la notificazione delle conclusioni e dell'udienza ai difensori di fiducia, pena la lesione del diritto di difesa.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Consente alla Corte di Cassazione, quando è dedotto un error in procedendo, di essere "giudice anche del fatto" e di esaminare gli atti processuali per risolvere questioni di procedimento; la Corte lo utilizza per valutare la mancanza di notifica e il concreto pregiudizio alla difesa.

  • art. 97 cod. proc. pen. comma 4

    La designazione di un sostituto o difensore d'ufficio in udienza non elimina in sé la nullità derivante dall'omessa comunicazione al difensore di fiducia tempestivamente nominato.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al dovere di enunciare il motivo del ricorso nei limiti necessari per la motivazione; il ricorso è stato ammesso con motivo unico formulato sinteticamente ai sensi della norma.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6 (diritto a un giusto processo)

    Richiamata in motivazione (art. 6 terzo comma lett. c) ECHR) per sottolineare il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta; la nomina fiduciaria, se tempestiva, impedisce la designazione irrigurosa di difensore d'ufficio che leda tale diritto.

Massime di principio

  • La nomina tempestiva di un difensore di fiducia obbliga la cancelleria e le parti a notificare atti (citazioni, conclusioni) a quel difensore: la notifica ad un difensore d'ufficio non sempre sana l'omesso avviso e può determinare nullità assoluta se la presenza del difensore è obbligatoria.
  • Le udienze 'cartolari' in camera di consiglio previste dalle norme emergenziali (art. 23-bis d.l. 137/2020) non esonerano dall'obbligo di garantire l'effettiva partecipazione/difesa: se i difensori di fiducia non ricevono notifica e non possono esercitare le facoltà difensive, si configura lesione del diritto di difesa.
  • La partecipazione dell'imputato tramite difensore va intesa come partecipazione attiva ed effettiva: la mera presenza in udienza di un difensore diverso non è sempre idonea a eliminare il vizio procedurale quando il difensore di fiducia era stato regolarmente nominato.
  • La nullità assoluta per omesso avviso al difensore di fiducia comporta annullamento e rinvio per nuovo giudizio quando è dimostrato un concreto pregiudizio (impossibilità di depositare motivi aggiunti, proporre concordato, replicare alla Procura).
  • In cassazione è possibile che la Corte esamini aspetti di "error in procedendo" e fatti connessi quando il ricorso deduce specificamente tali vizi ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; pertanto la valutazione della correttezza delle notificazioni può essere sindacata dalla Corte di Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.