Cassazione Civile, Ordinanza n. 05934/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite trae origine da un contratto di appalto del 24 ottobre 1990 avente ad oggetto la demolizione di un fabbricato di proprietà della committente e la costruzione, sull’area di risulta, di un nuovo fabbricato per civile abitazione, sulla base di un progetto redatto da un terzo indicato come progettista e direttore dei lavori. La committente agiva chiedendo il risarcimento dei danni nei confronti dell’appaltatore e del progettista, deducendo errori progettuali e difetti esecutivi: tra questi, l’uso di mezzi meccanici nella demolizione con danni a un fabbricato contiguo, l’errata progettazione della scala e del sottopassaggio, la mancata relazione sulle strutture in cemento armato, omesse verifiche sul calcestruzzo e difetti di esecuzione rilevabili in corso d’opera. Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale dell’appaltatore per il compenso residuo. In appello, la committente insisteva per il riconoscimento dei vizi, delle difformità e dei danni, anche da fermo cantiere e da spese di eliminazione dei difetti; l’appaltatore proponeva appello incidentale sul mancato riconoscimento di ulteriori danni in suo favore. La Corte d’appello riconosceva la responsabilità contrattuale dell’appaltatore per alcune voci di danno e quella del progettista per il difetto del vano scala, compensando poi il credito dell’appaltatore con il controcredito della committente. Nel ricorso per cassazione l’appaltatore deduceva: ultrapetizione e violazione delle norme in tema di appalto e responsabilità contrattuale, sostenendo che la domanda originaria non includesse risoluzione, eliminazione vizi o riduzione del prezzo; vizio di motivazione/violazione di legge per avere la Corte d’appello accolto la domanda su fatti nuovi e diversi; erronea liquidazione equitativa dei danni; e illegittima compensazione delle partite creditorie in assenza di eccezione di inadempimento della committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’appaltatore. Ha ritenuto infondati tutti e quattro i motivi: non vi era ultrapetizione perché la Corte territoriale si era limitata ad accertare e liquidare i danni richiesti; correttamente era stata applicata la disciplina generale dell’inadempimento per il mancato completamento dell’opera, mentre la garanzia per vizi dell’appalto rilevava solo per l’opera ultimata ma difettosa; i fatti posti a base della decisione di merito coincidevano con quelli allegati in citazione e, in ogni caso, l’appaltatore risponde anche dei vizi progettuali che avrebbe potuto e dovuto rilevare con la diligenza professionale; la liquidazione equitativa era stata usata solo nei limiti consentiti e con adeguato supporto istruttorio; la compensazione finale tra credito dell’appaltatore e controcredito della committente era legittima come compensazione impropria/atecnica nell’ambito di un unico rapporto, senza necessità di eccezione di parte. Il controricorso della committente è stato dichiarato inammissibile per difetto di ius postulandi, sicché non sono state liquidate le spese. È stato inoltre disposto l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure di violazione di legge e nullità processuale non erano fondate perché la decisione di merito non aveva oltrepassato i limiti del petitum e della causa petendi e aveva correttamente applicato i principi in tema di appalto e di liquidazione del danno.
art. 112 c.p.c.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice si limita ad accertare e liquidare danni chiesti in domanda senza statuire oltre il petitum.
art. 113 c.p.c.
Il giudice ha correttamente applicato i principi di diritto pertinenti alla fattispecie, senza violare i limiti del decisum.
art. 115 c.p.c.
La valutazione dei fatti e delle prove di merito non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e basata su risultanze istruttorie.
art. 116 c.p.c.
La censura non poteva tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile deve essere riferito alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento, secondo la ricostruzione fatta dal giudice di merito.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammessa solo quando il pregiudizio sia certo e la precisa quantificazione sia impossibile o estremamente դժվարosa per ragioni oggettive.
art. 1241 c.c.
La compensazione tecnica non era il corretto paradigma per escludere la possibilità, nel medesimo giudizio, di accertare il saldo finale di partite reciproche derivanti da un unico rapporto.
art. 1453 c.c.
Per il mancato completamento dell’opera commissionata opera la responsabilità generale per inadempimento contrattuale.
art. 1460 c.c.
La Corte ha escluso che fosse necessaria un’eccezione di inadempimento per procedere alla regolazione finale dei reciproci crediti nell’ambito del rapporto di appalto.
art. 1665 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo perché la controversia riguardava soprattutto il mancato completamento dell’opera, non la mera accettazione dell’opera ultimata e difettosa.
art. 1667 c.c.
La garanzia per vizi e difformità trova applicazione solo quando l’opera sia completata, non quando l’appaltatore abbia lasciato l’opera incompiuta.
art. 1668 c.c.
La disciplina speciale dei rimedi per difformità/vizi non era la base della responsabilità riconosciuta nella specie, in quanto il caso riguardava anche incompiutezza dell’opera.
art. 1669 c.c.
La norma era richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ricondotto la fattispecie alla responsabilità contrattuale da appalto e non alla disciplina speciale dei gravi difetti come via esclusiva di tutela.
art. 2043 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha però tratto la responsabilità dell’appaltatore dall’inadempimento contrattuale e dalla sua obbligazione di eseguire a regola d’arte.
art. 2697 c.c.
Il danneggiato deve provare l’esistenza del pregiudizio e i presupposti per la liquidazione, mentre il ricorrente non poteva ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti già accertati.
art. 1176, secondo comma, c.c.
L’appaltatore deve usare la diligenza professionale tipica del settore e può rispondere se non rileva e non denunzia vizi progettuali riconoscibili con la sua perizia.
artt. 365 e 370 c.p.c.
Il controricorso è inammissibile se il difensore non è munito di procura speciale specificamente riferita al giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con memoria illustrativa depositata dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, quando l’opera non è stata completata, la tutela del committente si fonda sulla responsabilità generale da inadempimento contrattuale, non sulla sola garanzia speciale per vizi e difformità dell’opera ultimata.
- L’appaltatore che esegua lavori sulla base di un progetto altrui resta tenuto a una diligenza professionale qualificata: risponde dei vizi progettuali che avrebbe potuto e dovuto riconoscere e denunciare tempestivamente al committente.
- Non vi è ultrapetizione se il giudice, nel perimetro della domanda risarcitoria originaria, accerta soltanto i danni effettivamente allegati e provati, anche se richiama incidentalmente temi come la risoluzione o il mutuo dissenso senza fondare su di essi la decisione.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima solo dopo l’accertamento dell’an debeatur e quando la stima precisa sia obiettivamente difficile; il giudice deve comunque ancorarla a elementi concreti risultanti dagli atti o dalla consulenza tecnica.
- Nel medesimo rapporto negoziale, il giudice può accertare d’ufficio il saldo finale tra le reciproche partite di dare-avere senza che occorra una formale eccezione di compensazione o di inadempimento, quando si tratti di compensazione impropria/atecnica.
- In cassazione non è ammissibile chiedere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze peritali se la sentenza di merito ha motivato in modo logicamente coerente e non illogico.
- La procura per il giudizio di legittimità deve essere specifica: la procura rilasciata per l’appello non è idonea a costituire il difensore in cassazione.
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