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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15131/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa anche nei suoi confronti in accoglimento della richiesta di concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto. In particolare ha contestato che il fatto fosse stato sussunto nell'art. 453 c.p. anziché nell'art. 455 c.p., deducendo quindi un errore di qualificazione giuridica del reato contestato al capo 6).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, una volta definito il giudizio di appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorrente non possa proporre in cassazione questioni sulle quali abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, incluse quelle rilevabili d'ufficio. Il potere dispositivo esercitato dalla parte preclude infatti la successiva cognizione di legittimità su tali punti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    rinuncia, ex art. 599 bis cod. proc. pen., a tutti i restanti motivi di appello

    Il concordato in appello comporta un potere dispositivo della parte che limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche sul successivo giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

    In presenza di manifesta inammissibilità derivante dalla preclusione conseguente al concordato, la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile senza formalità di procedura.

  • art. 453 c.p.

    qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 453 cod. pen. invece che 455 cod. pen.

    È la norma ritenuta dal giudice di merito come corretta qualificazione giuridica del fatto contestato.

  • art. 455 c.p.

    È la qualificazione alternativa invocata dal ricorrente, ma non esaminabile in cassazione per effetto della rinuncia connessa al concordato in appello.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'imputato abbia rinunciato aderendo a un concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. in appello.
  • Il concordato in appello produce effetti preclusivi non solo sul perimetro del giudizio di secondo grado, ma anche sul successivo giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all'impugnazione.
  • L'adesione a un accordo sulla pena comporta la preclusione alla contestazione in cassazione della qualificazione giuridica del fatto se tale punto rientrava tra i motivi di appello rinunciati.
  • Quando l'inammissibilità deriva da una preclusione processuale evidente, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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