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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14392/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (artt. 6, 17 comma 4, 18 lett. t) e p) legge n. 69/2005): il MAE sarebbe stato emesso senza la descrizione delle fonti di prova necessaria per il vaglio della sussistenza dei "gravi indizi" posti a fondamento della misura cautelare dall'autorità austriaca

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, la verifica dei "gravi indizi" non rientra più nelle competenze della Corte di appello dello Stato di esecuzione e che l'A.G. dello Stato di esecuzione non può sindacare la fondatezza dell'accusa, essendo tale verifica rimessa esclusivamente all'A.G. dello Stato di emissione. La Corte ha inoltre precisato che il MAE deve contenere la descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo e grado di partecipazione) essenzialmente per la verifica della doppia incriminazione; la mancanza della relazione sulle fonti di prova non costituisce più motivo di rifiuto. Per tali ragioni il ricorso non poteva avere successo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono state disposte le comunicazioni e gli adempimenti di legge (art. 616 c.p.p., art. 22 comma 5 legge n. 69/2005).

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (disciplinante il mandato di arresto europeo)

    l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice, sia motivato, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile

    Testo previgente citato dalla sentenza per spiegare le disposizioni sopresse: la riforma del 2021 ha eliminato i riferimenti che subordinavano l'esecuzione alla motivazione del provvedimento cautelare e alla relazione sulle fonti di prova

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifiche alla legge n. 69/2005)

    Ha modificato l'art. 17 e altri articoli eliminando il potere dell'A.G. dello Stato di esecuzione di valutare i "gravi indizi"; ha soppresso l'obbligo di allegare la relazione illustrativa sulle fonti di prova, circoscrivendo il controllo dell'esecuzione all'accertamento formale (descrizione dei fatti, doppia incriminazione, requisiti formali)

  • Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002

    Principio di massima fiducia tra Stati membri: l'esecuzione del MAE non richiede che l'autorità di esecuzione proceda a un sindacato sulla fondatezza dell'accusa, che spetta all'autorità di emissione

  • Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Ferrari, Rv. 282118)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma che, dopo la riforma, l'assenza dell'indicazione dei "gravi indizi" nel MAE non costituisce legittimo motivo di rifiuto della consegna

  • Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007 (Ramoci, Rv. 235348)

    Orientamento che, anche prima della riforma, interpretava il requisito dei "gravi indizi" come un controllo esterno del provvedimento cautelare e non come una verifica autonoma della probabilità di colpevolezza, per uniformarsi al principio di fiducia reciproca tra Stati membri

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; la sentenza ha disposto l'applicazione delle relative pronunce

  • art. 22, comma 5, legge n. 69/2005

    Previsione procedurale per gli adempimenti della cancelleria successivi alla consegna; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 2/2021 l'autorità di esecuzione non può rimettere in dubbio la fondatezza dell'accusa contenuta nel MAE: il sindacato sui "gravi indizi" è stato escluso.
  • Il MAE deve comunque contenere una descrizione chiara delle circostanze del reato (momento, luogo, modalità esecutive, grado di partecipazione) perché ciò è necessario per la verifica della doppia incriminazione e dell'ambito di applicazione.
  • L'assenza di una relazione sulle fonti di prova o di una dettagliata esposizione degli indizi non costituisce, di per sé, motivo legittimo di rifiuto della consegna per i MAE emessi dopo l'entrata in vigore della riforma.
  • Le questioni relative alla fondatezza dell'accusa e alla prova devono essere sollevate e valutate nel procedimento penale nello Stato di emissione; lo Stato di esecuzione svolge un controllo formale e limitato.
  • Solo in casi eccezionali (rischio concreto e serio di violazione dei diritti fondamentali o dell'ordine pubblico nello Stato di emissione) l'autorità di esecuzione può valutare, in via sostanziale, il rischio e rifiutare l'esecuzione.
  • Per difendersi dall'esecuzione è strategico contestare vizi formali del MAE (assenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge) o proporre ricorsi fondati su violazioni dei diritti fondamentali, non sulla mera carenza di indicazione delle fonti probatorie.
  • Chi emette un MAE dovrebbe comunque descrivere con precisione fatti, luoghi, tempi e ruolo del ricercato per evitare eccezioni sulla doppia incriminazione e per facilitare l'esame formale da parte dello Stato di esecuzione.

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