Ordinanza n. 160/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e revoca dell’iscrizione nella white list, con gli atti del relativo procedimento
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Agrigento e la conseguente revoca dell’iscrizione nella white list. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti e istruttori del procedimento: la comunicazione di avvio, una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri, il preavviso di diniego della permanenza nella white list, le osservazioni del Comando Provinciale dei Carabinieri e il parere del Gruppo interforze antimafia. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti gli specifici motivi di legittimità dedotti dalla società.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura di Agrigento copia autentica dei provvedimenti impugnati, tutti gli atti e gli eventuali ulteriori accertamenti sui quali essi si fondano, nonché ogni altro documento utile ai fini della decisione. Ha ordinato il deposito entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Il deposito deve avvenire telematicamente secondo le regole del processo amministrativo telematico; per eventuali atti classificati è consentita la trasmissione cartacea e la richiesta di acquisizione e protocollazione manuale ai sensi dell’art. 136, comma 2, c.p.a. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 136, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata per consentire all’amministrazione di trasmettere in forma cartacea gli eventuali documenti classificati e chiederne l’acquisizione e protocollazione manuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa richiede la verifica degli atti impugnati, dei documenti istruttori e degli accertamenti posti a fondamento del provvedimento, il giudice può ordinare all’amministrazione il deposito della relativa documentazione entro un termine stabilito.
- Nel processo amministrativo, il deposito degli atti richiesti dal giudice deve avvenire secondo le regole del processo amministrativo telematico, salva la possibilità di trasmissione cartacea per gli atti classificati, con acquisizione e protocollazione manuale nei casi previsti dall’art. 136, comma 2, c.p.a.
- La tutela dei dati personali può giustificare l’oscuramento delle generalità e di ogni altro elemento idoneo a identificare la parte interessata nella diffusione del provvedimento giurisdizionale.
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