Cassazione Penale, Sentenza n. 37861/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Patruno ha impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. (falsa attestazione sulla guida del ciclomotore), deducendo: (1) nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio per essere stata eseguita nel luogo di residenza e consegnata alla sorella non convivente; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per la valutazione dell'attendibilità del teste Ristallo; (3) eccessività della pena e illegittimo mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, basati secondo lui solo sui precedenti penali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la notifica corretta perché eseguita nel luogo di residenza (dove era stata anche notificata la conclusione delle indagini) e la consegna alla sorella, dato il rapporto di parentela stretto, non comporta nullità; l'onere della prova contraria grava sul ricorrente. Sul secondo motivo ha escluso l'ammissibilità della censura perché la valutazione dell'attendibilità dei testi è questione di merito non sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; il motivo era inoltre privo di specificità e non mirava a dimostrare un travisamento manifesto. Sul terzo motivo ha ritenuto la determinazione della pena rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen.; pertanto la censura è inammissibile o manifestamente infondata. Conseguentemente è stata applicata la condanna alle spese processuali e una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 483 cod. pen.
Norma sanzionatoria del falso in attestazioni rese a pubblico ufficiale; è il reato per il quale l'imputato è stato condannato (falsa indicazione del conducente del veicolo).
art. 192 cod. proc. pen.
Regola i criteri di valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni; la Cassazione ricorda che la discrezionalità sulla credibilità è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile se non in presenza di manifesto travisamento.
art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione: la mancata osservanza di norme processuali rileva ai fini del ricorso solo se la norma prevede una sanzione (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza); impone che non possano essere trasferite in Cassazione censure meramente relative alla valutazione della prova.
art. 132 cod. pen.
Principi guida per la determinazione della pena; disciplina la funzione rieducativa e la gradazione della pena, lasciando un ambito discrezionale al giudice di merito.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena (circostanze, personalità del reo, gravità del fatto); conferma che la valutazione della congruità della pena compete al giudice di merito salvo irragionevolezza o arbitrarietà.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, tra cui l'obbligo di condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La notificazione della citazione a giudizio eseguita nel luogo di residenza è regolare in mancanza di elezione di domicilio e la consegna a un parente stretto non convivente non determina automaticamente nullità: grava sul destinatario provare che l'atto non è pervenuto.
- L'omessa menzione dello stato di convivenza nella relata non comporta di per sé nullità quando sussiste un rapporto parentale qualificato che giustifica l'affidamento dell'ufficiale giudiziario sulla conoscenza dell'atto da parte dell'interessato.
- La Corte di Cassazione non è sede per riesaminare la credibilità dei testimoni né per sostituirsi al giudice di merito nelle valutazioni probatorie, salvo che emerga un manifesto travisamento della prova o manifesta illogicità nella motivazione.
- Le censure sulla quantificazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili se mirano a un nuovo apprezzamento del merito; la Cassazione verifica soltanto la legittimità e la logicalità della motivazione e l'assenza di arbitrarietà.
- Se il ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto conviene sollevare in Cassazione solo censure ammissibili e ben fondate giuridicamente.
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