Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20736/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasceva da domande proposte da un imprenditore individuale contro una regione, aventi ad oggetto l'accertamento negativo e la condanna alla restituzione di una parte degli aiuti PAC percepiti per gli anni 2015 e 2016, per l'importo di euro 10.516,92. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e respinto le domande dell'attore. Contro tale sentenza era stato proposto ricorso per cassazione dal soccombente, mentre la regione aveva resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente principale ha depositato atto formale di rinuncia al ricorso, richiamando sopravvenute pronunce delle Sezioni Unite ritenute analoghe al caso; la regione ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso principale e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la complessità delle questioni e il fatto che il ricorso era stato proposto prima delle sopravvenute decisioni delle Sezioni Unite. La Corte ha anche escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rituale rinuncia al ricorso principale produce l'estinzione del processo di cassazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso

  • Cass. n. 19560/2015

    richiamata per escludere l'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione del giudizio per rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso principale in cassazione determina l'estinzione del processo, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda presenti questioni complesse e il ricorso sia stato proposto prima di sopravvenienze giurisprudenziali decisive.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.