Cassazione Penale, Sentenza n. 13356/2024 del 02/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, nel riesame, aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari per due episodi di detenzione ai fini di spaccio di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990 - capi 60 e 62) e aveva annullato l'ordinanza originaria quanto all'ipotesi associativa (art. 74 d.P.R.). Il ricorrente deduceva vizi di legge e motivazione sulla sussistenza del quadro di gravità indiziaria per i due reati residui e contestava la permanenza di concrete ed attuali esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza riguardo ai due reati di detenzione/cessione di cocaina (soprattutto sulla base di conversazioni intercettate e dell'arresto in flagranza per 11 grammi di cocaina), e ha condiviso l'annullamento dell'addebito associativo (art. 74 d.P.R.). Tuttavia la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata riguardo alla valutazione delle esigenze cautelari, ritenendo carente la motivazione su tale punto (anche in relazione al rilevante arco temporale trascorso dai fatti: oltre quattro anni) e alla mancata indicazione della data dell'arresto in flagranza. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame esclusivamente sul profilo delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
detenzione e cessione di sostanze stupefacenti
Norma sostanziale dei reati per i quali sono state valutate le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa la detenzione e la cessione di cocaina sulla base di intercettazioni e arresto in flagranza
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti
L'ordinanza genetica è stata annullata rispetto a questa ipotesi: l'esclusione della partecipazione all'associazione ha inciso sulla valutazione complessiva delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 292, lett. c)
riferimenti al tempo trascorso dai fatti come parametro di valutazione delle esigenze cautelari
La Corte ha richiamato l'importanza del tempo intercorso (oltre quattro anni) come elemento rilevante nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari; la mancanza di adeguata argomentazione su questo punto ha determinato l'annullamento dell'ordinanza
Codice di procedura penale, art. 309, comma 7
competenza per il rinvio dopo annullamento
Norma procedurale che giustifica il rinvio al Tribunale del riesame per un nuovo esame del profilo riguardante le esigenze cautelari
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, 22/03/2000 n.11; Sez. 3, 05/10/2021 n.44938)
principi sul sindacato di legittimità: limiti al riesame del giudizio di merito e valutazione delle intercettazioni
La Corte ribadisce che in sede di legittimità il controllo sulla motivazione ha ad oggetto la congruenza e la logicità della valutazione degli indizi; l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza
Massime di principio
- In sede di Cassazione non si riformula autonomamente la valutazione probatoria: il controllo è limitato alla congruenza logica e alla completezza della motivazione del giudice di merito
- La valutazione delle intercettazioni è di competenza del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione che le recepisce è manifestamente illogica o irragionevole
- Il tempo intercorso tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare è un elemento significativo nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari e deve essere espressamente considerato e motivato
- L'annullamento o l'esclusione di contestazioni associative rilevanti (es. art. 74 d.P.R. 309/1990) indebolisce la giustificazione di misure cautelari gravi e richiede una nuova e specifica valutazione delle esigenze cautelari residue
- Eventi intervenuti (es. arresto in flagranza) devono essere datati e contestualizzati dal giudice, perché la loro rilevanza ai fini cautelari dipende dalla tempestività e dalla loro collocazione temporale rispetto all'adozione della misura
- In caso di carenza di motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari, la soluzione corretta è l'annullamento con rinvio al tribunale competente per un nuovo esame motivato, privilegiando, se possibile, misure meno afflittive
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