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Sentenza

Sentenza n. 322/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento assunto al protocollo con il n. 0010670 del 01.08.2022 avente ad oggetto “Riscontro alle “Osservazioni nell'interesse della signora -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS-/2022 del 04.04.2022” in atti al prot. n. -OMISSIS- del 30.05.2022 e provvedimento finale di annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- in atti al prot. n. -OMISSIS- del 13.05.2008 e di tutti i successivi titoli abilitativi in variante al progetto originario rilasciati alla ditta -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- il -OMISSIS- e residente in Condofuri alla via -OMISSIS-”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ed in particolare, - della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mmii., assunta al protocollo con il n. -OMISSIS-/2022 del 04.04.2022, per l'annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n. -OMISSIS- e di tutti i successivi titoli abilitativi in variante al progetto originario.

Giustizia amministrativa202200561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento d'ufficio del permesso di costruire e dei successivi titoli abilitativi in variante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare titolo edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, dopo circa quattordici anni dal rilascio del permesso di costruire e circa dieci anni dall'ultimo titolo in variante, ha annullato in autotutela tutti i titoli edilizi. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 Cost., 3 e 21-novies l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione e contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà amministrativa. In particolare, ha contestato il superamento del termine massimo di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio, l'illegittima compressione dell'affidamento maturato nel lungo periodo e l'insussistenza di false rappresentazioni imputabili alla privata. Il Comune aveva sostenuto che il rilascio dei titoli fosse stato determinato dall'erronea applicazione del previgente Programma di fabbricazione, dalla qualificazione del lotto come intercluso e da un'istruttoria artificiosamente favorevole, imputando condotte non corrette anche al tecnico comunale. La ricorrente ha inoltre chiesto, in subordine, il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di autotutela. Ha ritenuto manifestamente violato il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-novies, comma 1, l. n. 241/1990, applicabile ratione temporis ai provvedimenti autorizzatori. Il superamento del termine può essere ammesso, ai sensi del comma 2-bis, soltanto in presenza di false rappresentazioni dei fatti che abbiano indotto in errore l'amministrazione e siano riconducibili esclusivamente, in termini di dolo o mala fede oggettiva, al privato. La nozione non comprende errori interpretativi o applicativi, né valutazioni giuridiche o progettuali del tecnico, e richiede una divergenza tra la realtà e lo stato dei luoghi o i dati rappresentati, non rilevabile mediante l'ordinaria istruttoria. Nel caso concreto, il provvedimento comunale attribuiva l'erronea istruttoria anche al tecnico comunale e riconduceva la contestata interclusione agli elaborati progettuali, sicché non risultava una falsa rappresentazione esclusivamente imputabile alla ricorrente. Inoltre, anche in ipotesi di astratta applicabilità del comma 2-bis, un periodo di quattordici anni non sarebbe stato ragionevole. Il TAR ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza, ha compensato le spese di lite e non ha deciso nel merito la domanda risarcitoria subordinata.

Norme richiamate

  • art. 21-novies l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo illegittimo [...] può essere annullato d'ufficio [...] entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici [...]

    Il termine di dodici mesi costituisce il limite ordinario per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti autorizzatori; il suo superamento richiede i presupposti rigorosi del comma 2-bis e, comunque, il rispetto della ragionevolezza temporale.

  • art. 21-novies, comma 2-bis, l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti [...] possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi [...]

    La deroga al termine opera solo per una falsa rappresentazione oggettiva dei fatti, idonea a indurre in errore l'amministrazione, non rilevabile con l'ordinaria istruttoria e imputabile esclusivamente al privato mediante dolo o mala fede oggettiva; non comprende errori interpretativi o applicativi.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento di autotutela; la pronuncia non fonda su tale disposizione la decisione di annullamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato tra le disposizioni dedotte in giudizio con riferimento ai doveri di motivazione e istruttoria; la decisione è definita principalmente sulla violazione del termine e sui limiti della deroga prevista dall'art. 21-novies, comma 2-bis.

Massime di principio

  • Per i provvedimenti autorizzatori, l'annullamento d'ufficio deve essere adottato entro il termine ragionevole e comunque non oltre dodici mesi previsto dall'art. 21-novies, comma 1, l. n. 241/1990, salvo la rigorosa ricorrenza della deroga prevista dal comma 2-bis.
  • La falsa rappresentazione dei fatti che consente di superare il termine di dodici mesi richiede la rappresentazione di uno stato dei luoghi o di dati oggettivi divergenti dalla realtà, idonea a indurre in errore l'amministrazione e non rilevabile mediante un'ordinaria istruttoria; non sono sufficienti errori interpretativi, applicativi o qualificazioni giuridiche del privato o del progettista.
  • La deroga temporale dell'art. 21-novies, comma 2-bis, non opera quando l'erronea formazione del titolo sia anche imputabile all'amministrazione, poiché la falsa rappresentazione deve essere riconducibile esclusivamente, almeno a titolo di dolo o mala fede oggettiva, alla parte privata.
  • Anche quando ricorrano astrattamente i presupposti della falsa rappresentazione, l'esercizio dell'autotutela dopo un periodo estremamente lungo deve rispettare il requisito della ragionevolezza temporale; un intervallo di quattordici anni non è ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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