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Parere

Parere n. 1582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS-contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’istruzione e del merito) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la -OMISSIS- per l’annullamento della graduatoria definitiva, relativa alla mobilità del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui non gli attribuisce il punteggio spettante, per mancato riconoscimento della precedenza prevista per i soggetti che si occupano dell'assistenza di un familiare riconosciuto come portatore di handicap ex art 104/1992.

Giustizia amministrativa201601763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria definitiva della mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, nella parte in cui non riconosce il punteggio e la precedenza connessi all’assistenza del coniuge con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992.

Esito

IMPROCEDIBILITA

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato la graduatoria definitiva della mobilità territoriale del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, deducendo il mancato riconoscimento del corretto punteggio e della precedenza spettantegli quale soggetto che prestava assistenza al coniuge titolare del diritto all’assistenza previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Sono state dedotte violazione e falsa applicazione della legge n. 104/1992, carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della Costituzione, disparità di trattamento, errata valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per mancata notificazione ad almeno un controinteressato e ha sostenuto, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Nel corso del procedimento il Consiglio di Stato aveva disposto il riesame dei titoli e l’assegnazione provvisoria, ove non già intervenuta, a una sede vicina al luogo di residenza della persona assistita, nonché ulteriori accertamenti sulla revisione medica dell’handicap. Nel 2024 il difensore del ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione, poiché la coniuge era deceduta e il ricorrente aveva comunque ottenuto il trasferimento nella sede richiesta attraverso successive domande di mobilità.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure di merito né l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto operante anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla definizione dell’affare. Il decesso della coniuge assistita e il successivo conseguimento del trasferimento richiesto hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il parere conclusivo è pertanto nel senso di dichiarare improcedibile il ricorso.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

La dichiarazione del ricorrente del 12 settembre 2024, secondo cui non sussiste più interesse alla trattazione dell’affare, unitamente al decesso della coniuge assistita e al successivo ottenimento del trasferimento richiesto, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Principio dispositivo nel ricorso straordinario

Il principio dispositivo opera anche nel rimedio giustiziale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; la manifestazione espressa della sopravvenuta carenza di interesse impedisce la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato in relazione alla richiesta dell’Amministrazione di proporre opposizione.

  • art. 33, comma 5, legge n. 104/1992

    Individuato dal ricorrente quale fondamento del diritto di assistenza al coniuge con handicap grave e della conseguente precedenza nella mobilità.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del principio di uguaglianza.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica trova applicazione il principio dispositivo, sicché la dichiarazione dell’interessato di non avere più interesse alla decisione può comportare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il sopravvenuto conseguimento, attraverso successive procedure amministrative, del risultato sostanziale richiesto con il ricorso determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione, anche quando l’Amministrazione abbia già dato esecuzione a una misura cautelare disposta nel procedimento.
  • Il decesso della persona assistita può incidere sulla persistenza dell’interesse alla controversia relativa a una precedenza riconosciuta in ragione dell’assistenza, quando il ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse e abbia comunque conseguito il trasferimento richiesto.

Impugnazione della graduatoria di mobilità del personale docente

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un docente a tempo indeterminato contro la graduatoria definitiva della mobilità territoriale per l’anno scolastico 2016/2017. Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento del punteggio e della precedenza collegati all’assistenza del coniuge riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992.

Premesse e svolgimento del procedimento

Il ricorso, notificato nel settembre 2016 e depositato direttamente presso il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, era accompagnato da un’istanza cautelare. La Sezione Seconda, con parere interlocutorio del 16 novembre 2016, aveva accolto l’istanza cautelare e sollecitato il riesame dei titoli del ricorrente, disponendo nel frattempo, ove necessario, lo svolgimento dell’attività lavorativa in una sede vicina al luogo di residenza della persona assistita.

L’Amministrazione aveva successivamente chiesto all’Avvocatura dello Stato di proporre opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e aveva riferito che la misura cautelare era stata eseguita dall’articolazione territoriale competente. Era inoltre intervenuta un’ordinanza della Sezione Sesta del Consiglio di Stato, resa in sede di ottemperanza, che aveva ordinato all’Amministrazione di eseguire urgentemente le attività prescritte dalla decisione cautelare.

Censure e difese dell’Amministrazione

Il ricorrente aveva dedotto:

  • violazione e falsa applicazione della legge n. 104/1992;
  • carenza di motivazione;
  • violazione dell’art. 3 della Costituzione;
  • disparità di trattamento;
  • errata valutazione dei presupposti;
  • illogicità e contraddittorietà degli atti.

L’Amministrazione aveva eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno un controinteressato. Nel merito aveva sostenuto l’infondatezza delle doglianze e aveva comunicato l’avvenuta esecuzione della misura cautelare.

Istruttoria e sopravvenienze

Con un successivo parere interlocutorio la Sezione aveva chiesto di verificare se la competente commissione medica avesse effettuato la revisione dell’accertamento relativo all’handicap grave della persona assistita e quale ne fosse stato l’esito. L’incombente istruttorio non risultava adempiuto.

Nel 2024 la Sezione Prima ha invitato le parti a dichiarare se persistesse l’interesse alla definizione del giudizio. Il difensore del ricorrente ha dichiarato che l’interesse era venuto meno, poiché la coniuge era deceduta e il ricorrente aveva comunque ottenuto il trasferimento nella sede richiesta attraverso successive domande di mobilità.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la dichiarazione espressa del ricorrente. Il decesso della persona assistita e il successivo conseguimento del trasferimento richiesto hanno eliminato l’utilità concreta della decisione sul ricorso. La Sezione ha affermato che il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Non sono state quindi esaminate né le censure relative alla graduatoria e alla legge n. 104/1992 né l’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione.

Conclusioni

La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoMobilità, trasferimenti e comandiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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