Cassazione Penale, Sentenza n. 28199/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 193, comma 2, c.p.p., nonché richiamo alla pronuncia della Corte Cost. n.24/2019: si contesta che non siano stati forniti indizi idonei a dimostrare la volontà dell'imputato di allontanarsi dal comune di soggiorno; si sostiene che l'allontanamento fosse dettato da necessità contingenti (necessità di riscaldarsi, posto che vive in locale frigorifero), che il trasferimento fosse minimale e imputabile al conducente della vettura; si eccepisce l'illegittimità della norma incriminatrice in relazione alla declaratoria costituzionale; 2) eccessività della pena e censura della qualificazione della recidiva (art. 99 c.4 c.p.), con richiesta di diversa bilanciamento delle circostanze; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a causa delle condizioni abitative ed economiche precarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato nel merito e, in parte, inammissibile. Sul primo motivo: parte della censura è ricaduta nel campo dei fatti e delle valutazioni di merito (quindi inammissibile) e la questione di eventuale illegittimità del decreto di applicazione della misura di prevenzione deve essere dedotta nel giudizio di prevenzione (revoca ai sensi dell'art.11 comma 2 d.lgs.159/2011) e non nel giudizio di legittimità penale; la Corte ha inoltre rilevato che la misura era stata applicata in base alla lettera b) dell'art.1 e non alla lettera a) (limitando l'incidenza della pronuncia costituzionale). Sul secondo motivo: la censura è generica e reiterativa e non affronta la motivazione della Corte territoriale, pertanto inammissibile. Sul terzo motivo: inammissibile per genericità; la documentazione processuale (certificato penale) evidenziava numerosi precedenti e abitualità della condotta, escludendo la particolare tenuità. Inoltre è stata respinta la doglianza sulla prescrizione (data la consumazione il 7/01/2020 il termine ordinario era di anni 6 e si sono verificate interruzioni). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice che punisce la violazione della misura di prevenzione; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'eventuale vizio del decreto applicativo della misura debba essere proposta nella sede competente (giudice delle misure/prevensione) e non come modo principale per estromettere la responsabilità penale nel giudizio di merito
art. 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011
Distinzione tra le ipotesi di applicazione della misura per pericolosità prevista alla lett. a) (oggetto della declaratoria di incostituzionalità parziale) e la lett. b); nel caso di specie la misura è stata ritenuta fondata sulla lett. b), perciò la declaratoria costituzionale collegata alla lett. a) non travolge automaticamente il provvedimento applicativo
Sentenza Corte Cost. n. 24 del 2019
Declaratoria che ha inciso sulle modalità di applicazione della misura (ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune previsioni e fornito orientamenti interpretativi); la Corte di cassazione osserva che l'effetto di tale pronuncia sulla validità di specifici decreti applicativi va valutato nella sede della prevenzione e non in via sostitutiva nel processo penale
art. 193, comma 2, c.p.p.
Norma sul contenuto della motivazione: la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze attengano a valutazioni di fatto e quindi non proponibili in cassazione per vizio di motivazione quando esse siano reiterative o generiche
art. 99, comma 4, c.p.
Disciplina della recidiva e del bilanciamento con le altre circostanze; la Corte ha rilevato che la censura sul riconoscimento della recidiva era generica e non ha dimostrato l'erroneità del bilanciamento operato dal giudice di merito
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale causa richiede valutazione precisa della gravità e del passato criminale; l'assenza di motiva specifica e la presenza di numerosi precedenti escludono l'applicabilità
artt. 157 e 160 c.p.
Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ha considerato correttamente il termine ordinario e le interruzioni (tra cui la sentenza di primo grado) per escludere la prescrizione
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Prevede la revoca della misura di prevenzione da richiedere al giudice delle misure: la Corte ha indicato chiaramente che l'eventuale vizio nella misura applicativa deve essere dedotto in quella sede
art. 616 c.p.p.
Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto
Massime di principio
- Le censure di fatto o le rivalutazioni probatorie non possono essere risolte in cassazione: vanno svolte nei gradi di merito e, se attengono alla validità del provvedimento di prevenzione, nel giudizio di prevenzione (revoca ai sensi dell'art.11 d.lgs.159/2011).
- Le pronunce di incostituzionalità che incidono su categorie normative richiedono un'analisi caso per caso sulla ricaduta sui singoli provvedimenti applicativi; non sempre comportano l'automatica eliminazione della responsabilità penale derivante dalla violazione della misura.
- Motivi generici, reiterativi o che non affrontano specificamente la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione.
- Per l'applicazione dell'art.131-bis (tenuità) rileva l'assenza di abitualità e la scarsa offensività del fatto; la presenza di precedenti specifici può escluderne l'operatività.
- Le eccezioni di prescrizione devono essere calcolate con attenzione: vanno considerati i termini ordinari, le eventuali cause di interruzione e l'effetto di circostanze aggravanti/recidiva sul computo dei termini.
- Se si contesta la legittimità di una misura di prevenzione, la strada procedurale corretta è l'impugnazione/revoca dinanzi al giudice delle misure; ciò evita l'inammissibilità o l'insufficienza delle censure in sede di legittimità penale.
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