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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28199/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 193, comma 2, c.p.p., nonché richiamo alla pronuncia della Corte Cost. n.24/2019: si contesta che non siano stati forniti indizi idonei a dimostrare la volontà dell'imputato di allontanarsi dal comune di soggiorno; si sostiene che l'allontanamento fosse dettato da necessità contingenti (necessità di riscaldarsi, posto che vive in locale frigorifero), che il trasferimento fosse minimale e imputabile al conducente della vettura; si eccepisce l'illegittimità della norma incriminatrice in relazione alla declaratoria costituzionale; 2) eccessività della pena e censura della qualificazione della recidiva (art. 99 c.4 c.p.), con richiesta di diversa bilanciamento delle circostanze; 3) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a causa delle condizioni abitative ed economiche precarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato nel merito e, in parte, inammissibile. Sul primo motivo: parte della censura è ricaduta nel campo dei fatti e delle valutazioni di merito (quindi inammissibile) e la questione di eventuale illegittimità del decreto di applicazione della misura di prevenzione deve essere dedotta nel giudizio di prevenzione (revoca ai sensi dell'art.11 comma 2 d.lgs.159/2011) e non nel giudizio di legittimità penale; la Corte ha inoltre rilevato che la misura era stata applicata in base alla lettera b) dell'art.1 e non alla lettera a) (limitando l'incidenza della pronuncia costituzionale). Sul secondo motivo: la censura è generica e reiterativa e non affronta la motivazione della Corte territoriale, pertanto inammissibile. Sul terzo motivo: inammissibile per genericità; la documentazione processuale (certificato penale) evidenziava numerosi precedenti e abitualità della condotta, escludendo la particolare tenuità. Inoltre è stata respinta la doglianza sulla prescrizione (data la consumazione il 7/01/2020 il termine ordinario era di anni 6 e si sono verificate interruzioni). Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice che punisce la violazione della misura di prevenzione; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione dell'eventuale vizio del decreto applicativo della misura debba essere proposta nella sede competente (giudice delle misure/prevensione) e non come modo principale per estromettere la responsabilità penale nel giudizio di merito

  • art. 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    Distinzione tra le ipotesi di applicazione della misura per pericolosità prevista alla lett. a) (oggetto della declaratoria di incostituzionalità parziale) e la lett. b); nel caso di specie la misura è stata ritenuta fondata sulla lett. b), perciò la declaratoria costituzionale collegata alla lett. a) non travolge automaticamente il provvedimento applicativo

  • Sentenza Corte Cost. n. 24 del 2019

    Declaratoria che ha inciso sulle modalità di applicazione della misura (ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune previsioni e fornito orientamenti interpretativi); la Corte di cassazione osserva che l'effetto di tale pronuncia sulla validità di specifici decreti applicativi va valutato nella sede della prevenzione e non in via sostitutiva nel processo penale

  • art. 193, comma 2, c.p.p.

    Norma sul contenuto della motivazione: la Corte ha ritenuto che molte delle doglianze attengano a valutazioni di fatto e quindi non proponibili in cassazione per vizio di motivazione quando esse siano reiterative o generiche

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Disciplina della recidiva e del bilanciamento con le altre circostanze; la Corte ha rilevato che la censura sul riconoscimento della recidiva era generica e non ha dimostrato l'erroneità del bilanciamento operato dal giudice di merito

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tale causa richiede valutazione precisa della gravità e del passato criminale; l'assenza di motiva specifica e la presenza di numerosi precedenti escludono l'applicabilità

  • artt. 157 e 160 c.p.

    Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ha considerato correttamente il termine ordinario e le interruzioni (tra cui la sentenza di primo grado) per escludere la prescrizione

  • art. 11, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Prevede la revoca della misura di prevenzione da richiedere al giudice delle misure: la Corte ha indicato chiaramente che l'eventuale vizio nella misura applicativa deve essere dedotto in quella sede

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto

Massime di principio

  • Le censure di fatto o le rivalutazioni probatorie non possono essere risolte in cassazione: vanno svolte nei gradi di merito e, se attengono alla validità del provvedimento di prevenzione, nel giudizio di prevenzione (revoca ai sensi dell'art.11 d.lgs.159/2011).
  • Le pronunce di incostituzionalità che incidono su categorie normative richiedono un'analisi caso per caso sulla ricaduta sui singoli provvedimenti applicativi; non sempre comportano l'automatica eliminazione della responsabilità penale derivante dalla violazione della misura.
  • Motivi generici, reiterativi o che non affrontano specificamente la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili in cassazione.
  • Per l'applicazione dell'art.131-bis (tenuità) rileva l'assenza di abitualità e la scarsa offensività del fatto; la presenza di precedenti specifici può escluderne l'operatività.
  • Le eccezioni di prescrizione devono essere calcolate con attenzione: vanno considerati i termini ordinari, le eventuali cause di interruzione e l'effetto di circostanze aggravanti/recidiva sul computo dei termini.
  • Se si contesta la legittimità di una misura di prevenzione, la strada procedurale corretta è l'impugnazione/revoca dinanzi al giudice delle misure; ciò evita l'inammissibilità o l'insufficienza delle censure in sede di legittimità penale.

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