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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3420/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto sulla competenza territoriale e distrettuale relativo a molteplici capi d'imputazione (corruzione, favoreggiamento ingresso/permanenza di stranieri, falsità, rivelazione di segreti d'ufficio, accessi abusivi a sistemi informatici). Il nodo era se il reato informatico contestato ad Antonino Pistone (accessi abusivi al sistema SDIWEB2, art. 615-bis) costituisse un "reato-mezzo" teleologicamente connesso ai reati principali tale da esercitare la vis attractiva distrettuale (art. 51 e art. 12 lett. c) c.p.p.) e spostare la competenza all'Ufficio-GIP del Tribunale di Brescia, ovvero se gli ordinari criteri territoriali mantenessero la competenza presso il Tribunale di Bergamo per alcuni capi.

La decisione

La Corte ha qualificato la questione come conflitto di competenza ai sensi dell'art. 30 c.p.p. e ha deciso una ripartizione: competenza dell'Ufficio-GIP del Tribunale di Brescia per i capi A, B, C, D, H, O, P e Q; competenza dell'Ufficio-GIP del Tribunale di Bergamo per i capi E, F, G, L, M, N, R e S. Motivazione: per i capi attribuiti a Brescia è stato ritenuto dimostrabile, sulla base della descrizione delle imputazioni, un rapporto mezzo-fine tra gli accessi abusivi al sistema commessi da Pistone e i reati di corruzione, favoreggiamento e falsità (vis attractiva); per gli altri capi, non coinvolgendo Pistone e non emergendo un collegamento teleologico obiettivo dalle imputazioni, prevalgono i normali criteri territoriali e resta la competenza di Bergamo.

Norme richiamate

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Regola il conflitto di competenza; la Corte ha qualificato come conflitto la questione sollevata e l'ha risolta secondo i criteri previsti.

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Strumento di rinvio pregiudiziale sulla competenza; la Corte ha chiarito che non può essere usato se è già intervenuta sentenza di incompetenza, sicché qui si è trattato di conflitto ex art. 30.

  • art. 12 lett. c) cod. proc. pen.

    Connessione teleologica: può spostare la competenza anche in assenza di identità di autori tra reato-mezzo e reato-fine; la Corte l'ha applicata per valutare il rapporto mezzo-fine tra accessi abusivi e gli altri reati.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Attribuisce una deroga assoluta degli ordinari criteri di competenza per specifici reati (effetto di vis attractiva); la Corte ha riconosciuto la vis attractiva distrettuale esercitata dal reato informatico nei confronti di alcuni reati connessi.

  • art. 328, comma 1-quater cod. proc. pen.

    Riferimento alla competenza funzionale in relazione a reati che possono radicare competenza distrettuale; richiamato nel quadro normativo che giustifica l'evocazione della competenza distrettuale.

  • art. 615-bis cod. pen.

    Accesso abusivo a sistema informatico; qualificato come reato-mezzo compiuto da Pistone, funzionale (per la Corte) alla commissione degli altri reati e capace di attrarre la competenza distrettuale per i capi correlati.

Massime di principio

  • Quando si valuta la competenza per connessione, occorre basarsi principalmente sulla sola descrizione dei fatti contenuta nelle imputazioni: non sono consentiti approfonditi accertamenti probatori in sede di determinazione della competenza.
  • La connessione teleologica (art. 12, lett. c) c.p.p.) può spostare la competenza anche senza identità di autori tra reato-mezzo e reato-fine, purché dalle imputazioni emerga obiettivamente che l'autore del reato-mezzo aveva la rappresentazione e la volontà di finalizzare la condotta al reato-fine.
  • La vis attractiva distrettuale (art. 51, comma 3-bis) opera quando il reato che radica la competenza distrettuale è riconoscibile come reato-mezzo rispetto ad altri reati; in tal caso si estende la competenza a tutti i reati connessi e agli imputati per questi reati.
  • Se il procedimento che dovrebbe esercitare la vis attractiva è già concluso con sentenza passata in giudicato, il criterio della connessione non può più operare per spostare la competenza (manca la coesistenza dei procedimenti).
  • Non è ammissibile usare il rinvio pregiudiziale (art. 24-bis) quando è già stata emessa una sentenza dichiarativa di incompetenza; in tali casi il rimedio corretto è il conflitto di competenza (art. 30).
  • Nei procedimenti soggettivamente cumulativi, il vincolo di continuazione sposta la competenza per connessione solo se riguarda lo stesso imputato (o gli stessi imputati); diversamente, si deve dimostrare la connessione teleologica dagli elementi oggettivi delle imputazioni.

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