Sentenza del 03/06/2019 n. 6694 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 205/2019 - TRIBUTI LOCALI - IMU - Adempimenti Formali - Obbligo del preventivo contraddittorio endoprocedimentale -- Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. In materia di IMU non sussiste un obbligo generalizzato di preventivo contraddittorio endoprocedimentale, poiché la disciplina di settore non lo prevede e non richiede necessariamente che l’accertamento sia preceduto da accessi, ispezioni o altre attività istruttorie presso il contribuente. La mancata instaurazione del contraddittorio, pertanto, non determina di per sé l’invalidità dell’accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’accertamento IMU sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare preventivamente un contraddittorio endoprocedimentale, consentendogli di presentare osservazioni prima dell’adozione dell’atto.
Norme richiamate
Disciplina nazionale dell’IMU
La disciplina dell’IMU non impone, in via generale, la preventiva instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Principio generale del contraddittorio endoprocedimentale nel diritto tributario nazionale
In assenza di una specifica previsione normativa, l’ordinamento nazionale non attribuisce all’Amministrazione fiscale un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo la cui violazione comporti automaticamente l’invalidità dell’atto.
Massime di principio
- Per gli accertamenti IMU, il contribuente non può generalmente eccepire l’invalidità dell’atto per il solo fatto che non sia stato previamente convocato o ascoltato.
- Il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando sia espressamente previsto dalla disciplina applicabile o quando l’accertamento derivi da specifiche attività istruttorie per le quali la legge riconosca al contribuente il diritto di interloquire.
- L’assenza di accessi, ispezioni o verifiche presso il contribuente rafforza l’esclusione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, quando l’accertamento si fonda su dati e informazioni già disponibili all’Amministrazione.
- La violazione del contraddittorio non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: occorre verificare l’esistenza di una specifica base normativa che imponga tale adempimento.
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