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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31177/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo quattro censure: (1) omessa pronuncia sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte di merito non si sarebbe espressa sul punto; (2) erronea affermazione della sussistenza del dolo, sostenendo che la ricostruzione difensiva fosse stata ingiustamente disattesa; (3) mancato accertamento delle condizioni psicofisiche del ricorrente, motivo ritenuto collegato a una diversa lettura dei fatti e alla sua pretesa presenza nell'abitazione; (4) doglianza sulla valutazione di equivalenza delle circostanze, contestando il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il primo motivo era generico e comunque riferito a una questione non devoluta in appello; il secondo era meramente riproduttivo di una tesi già esaminata e correttamente respinta dalla sentenza impugnata; il terzo era manifestamente infondato e, oltre tutto, generico rispetto all'accertata assenza del ricorrente nel letto della sua abitazione; il quarto si risolveva in una generica censura in fatto sulla valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di equivalenza delle circostanze. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se non sia stata specificamente devoluta al giudice di appello; la censura, se generica o non preceduta da devoluzione, è inammissibile.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione non risulti specificamente devoluta al giudice di appello.
  • Le censure che si limitano a riproporre la propria versione dei fatti, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • La critica alla valutazione del dolo è inefficace se non evidenzia un vero errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma si limita a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Le doglianze che mirano a contestare l'accertamento in fatto o l'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, specie sul bilanciamento delle circostanze, non sono proponibili come vizi di legittimità se non denunciano un effettivo travisamento o una violazione di legge.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una specifica trattazione nei precedenti gradi di giudizio per poter essere validamente devoluta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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