Sentenza n. 6474/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa: (i) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali attuativi del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi, contestandone la palese e insanabile illegittimità. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, deducendone l'illegittimità derivata dagli atti ministeriali gravati con il ricorso introduttivo. Nel corso del giudizio è intervenuta la disciplina dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha effettuato il versamento richiesto alle Regioni e alle Province autonome che ne avevano fatto richiesta e, con memoria del 26 gennaio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione è stata conseguenza del versamento, da parte della ricorrente, della quota ridotta pari al 25 per cento degli importi richiesti, secondo il meccanismo introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano
La disposizione costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano relativi al superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici.
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali
Per gli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all'obbligo di pagamento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
La disposizione è richiamata dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 tra le norme che prevedono gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, una disposizione sopravvenuta consente di estinguere l'obbligazione oggetto della controversia mediante il pagamento di una quota ridotta e il ricorrente effettua tale pagamento dichiarando di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando il comportamento del ricorrente, valutato alla luce della disciplina sopravvenuta, dimostra il venir meno dell'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
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