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Ordinanza

Ordinanza n. 2331/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del diniego all’emissione del visto di ingresso per motivi di studio, adottato dall’Ambasciata di Italia a Colombo n. prot. 20250009236, emesso il 17 ottobre 2025, notificato brevi manu in pari data d’emissione e di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, anche non noto alla stessa.

Giustizia amministrativa202602919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Colombo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha esaminato, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, la censura riferibile all'istruttoria amministrativa e alla ritenuta insussistenza del requisito di conoscenza linguistica. La ricorrente ha inoltre allegato un pregiudizio derivante dall'impossibilità di iniziare un percorso di studi in Italia, posto a fondamento del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che, all'esito dell'esame sommario, l'istruttoria posta a fondamento del diniego appariva completa e che era stata riscontrata la carenza del prescritto requisito di conoscenza linguistica. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che l'interesse azionato consistesse in una mera aspettativa a iniziare un percorso di studi in Italia e che il pregiudizio prospettato non superasse la soglia della gravità e irreparabilità richiesta per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il requisito del fumus boni iuris può essere escluso quando, sulla base dell'esame sommario degli atti, emerga la completezza dell'istruttoria amministrativa e la mancanza del requisito sostanziale richiesto per il rilascio del visto.
  • L'interesse a iniziare un percorso di studi in Italia, qualificato come aspettativa, non integra di per sé un periculum in mora quando il pregiudizio prospettato non raggiunga la soglia della gravità e irreparabilità necessaria per la sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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