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Sentenza

Sentenza n. 1866/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 552/2025, recante la condanna del Ministero all’attribuzione della Carta del docente e all’accredito di € 2.000,00 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con le stesse modalità riconosciute al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero ad accreditare sulla carta, o su strumento equipollente, l’importo complessivo di € 2.000,00 mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuto pagamento né dedurre fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo documentalmente provati il contenuto condannatorio della sentenza del giudice del lavoro, il suo passaggio in giudicato e il rispetto delle formalità e dei termini di notificazione all’Amministrazione debitrice. Ha rilevato che il Ministero, pur costituendosi, non ha allegato né provato l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria. Ha quindi assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, per rilasciare la Carta del docente e accreditarvi l’importo di € 2.000,00 per gli anni scolastici indicati, maggiorato degli interessi legali o della rivalutazione monetaria secondo l’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Per l’ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di sessanta giorni, su richiesta della parte, per liquidare e corrispondere le somme dovute e imponendo il deposito di una relazione sugli adempimenti eseguiti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 550,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È applicato per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria spettanti sul credito riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione, con separato decreto, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostra l’esistenza di una pronuncia passata in giudicato contenente una condanna dell’Amministrazione e il mancato adempimento dell’obbligo da essa derivante.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, la costituzione dell’Amministrazione senza allegazione o prova dell’avvenuto pagamento, né deduzione di fatti modificativi o estintivi del credito, non impedisce di accertare l’inadempimento e ordinare l’esecuzione del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia, anche con facoltà di delega e con obbligo di rendicontazione al giudice.
  • Quando il giudicato riconosce una somma dovuta con accessori, il provvedimento di ottemperanza deve imporre l’esecuzione anche relativamente agli interessi o alla rivalutazione determinati secondo il criterio indicato nella pronuncia da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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