Cassazione Penale, Sentenza n. 390/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del Tribunale di sorveglianza di Bologna; il ricorrente ha proposto e sottoscritto personalmente il ricorso per cassazione il 12/04/2023
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto e sottoscritto personalmente dal condannato dopo l'entrata in vigore della legge 23/06/2017 n.103 (4/08/2017), che ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e ha richiesto la sottoscrizione, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
Legge 23 giugno 2017, n. 103
entrata in vigore 4 agosto 2017; ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione
Ha introdotto il divieto per imputati/condannati di proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
articolo richiamato nella sentenza
Richiede la sottoscrizione dell'atto processuale da parte di difensori abilitati (albo speciale) per la cassazione, secondo la modifica introdotta dalla legge n.103/2017
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
articolo richiamato nella sentenza
Norma procedurale che, nella lettura data dalla giurisprudenza e dalla legge n.103/2017, vincola la validità degli atti in Cassazione alla sottoscrizione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
articolo introdotto dalla legge n.103/2017 e richiamato per dichiarare l'inammissibilità
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando non è rispettato il requisito della sottoscrizione da parte di difensore iscritto nell'albo speciale, per gli atti successivi all'entrata in vigore della legge
Art. 616 cod. proc. pen.
articolo richiamato per la determinazione della somma a favore della cassa delle ammende
Consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo ipotesi di esonero
Precedente della Corte (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01)
richiamata nella decisione
Conferma il principio secondo cui la legge n.103/2017 ha escluso la possibilità per l'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n.103/2017 (4/08/2017) un ricorso per cassazione proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato/condannato è inammissibile: occorre la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
- La mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato non è un vizio sanabile in corso di processo ed è causa di inammissibilità automatica ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis
- Prima di proporre ricorso per cassazione occorre verificare la data degli atti: per atti notificati o presentati dopo il 4/08/2017 si applicano le regole della legge n.103/2017; per atti anteriori può esserci disciplina diversa
- In caso di inammissibilità per carenza della sottoscrizione si possono comunque essere irrogate spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende, salvo che non ricorrano ragioni di esonero adeguatamente motivate
- Per evitare l'inammissibilità, il soggetto interessato deve munirsi di difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione prima della presentazione del ricorso e curare la corretta sottoscrizione e rappresentanza formale
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