Cassazione Penale, Sentenza n. 7219/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Tribunale di Verona (28/09/2022, rito abbreviato) per il reato di tentato furto in abitazione in danno di persona anziana (artt. 56 e 624-bis c.p.), con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., riduzione per il rito e applicazione dell'aggravante di cui all'art. 624-bis, comma 3 in relazione all'art. 61 n. 5 c.p.; pena: 1 anno e 8 mesi di reclusione e Euro 400,00 di multa. In appello la condannata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia (16/03/2023) deducendo vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché la Corte d'appello aveva dato valutazioni contraddittorie (nello svolgimento del processo affermava che il primo giudice aveva "negligato" l'istanza di attenuanti, mentre nei motivi della decisione sosteneva che esse erano state riconosciute), senza dunque pronunciarsi compiutamente sul punto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in ordine alle circostanze attenuanti generiche e l'ha annullata limitatamente a tale questione, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su quel punto ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Ha invece dichiarato l'irrevocabilità della sentenza quanto alla responsabilità penale (la declaratoria di responsabilità resta definitiva).
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
artt. 56 e 624 bis cod.pen.
Usato per qualificare il reato come tentativo (art. 56) in combinato con il furto aggravato (art. 624-bis); la Corte ha confermato la natura del reato contestato.
art. 624-bis cod. pen.
art. 624 bis, comma 3, cod.pen.
Riferito alla fattispecie aggravata di furto; la Corte di primo grado aveva contestato l'aggravante (comma 3) e la Corte d'appello l'aveva confermata in relazione all'art. 61 n. 5.
art. 62 n. 6 cod. pen.
attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen.
L'attenuante è stata dichiarata riconosciuta dal Tribunale e costituisce motivo di riduzione della pena; la sentenza di appello però ha dato valutazioni contraddittorie circa il suo riconoscimento, motivo per l'annullamento parziale.
art. 61 n. 5 cod. pen.
in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen.
Richiamato come parametro per valutare l'aggravante collegata all'art. 624-bis; evidenzia il rapporto tra circostanze aggravanti e attenuanti nella determinazione della pena.
rito abbreviato (regime)
operata la riduzione per il rito
Il Tribunale aveva applicato la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato; la Corte di Cassazione non ha rimosso tale effetto, essendo l'annullamento limitato alla questione delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Una sentenza di merito deve essere coerente e motivare in modo chiaro le determinazioni sulle circostanze attenuanti; contraddizioni interne alla motivazione possono determinare l'annullamento parziale in Cassazione.
- La Cassazione può annullare limitatamente a un singolo profilo (es. riconoscimento di attenuanti) e rinviare per nuovo giudizio, senza compromettere la declaratoria di responsabilità già divenuta irrevocabile.
- Se il motivo d'appello riguarda la mancata o incongrua valutazione delle attenuanti generiche, la parte appellante deve evidenziare la mancanza di decisione o la contraddittorietà nella motivazione per ottenere l'annullamento parziale.
- Al giudice del rinvio (diversa sezione della Corte d'appello) compete riesaminare esclusivamente la questione rimessa, motivando in modo univoco l'accoglimento o il rigetto delle attenuanti.
- La presenza di attenuanti riconosciute in primo grado ma trattate in modo contraddittorio in appello è un profilo solido per ricorso in Cassazione: l'errore è di motivazione, non necessariamente di fatto sulla responsabilità.
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