Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 30/11/2021 n. 37364 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva dichiarato illegittimo l'avviso di accertamento per l'imposta sulla pubblicità relativo al 2004 notificato alla S.S. L. spa. Il Comune sosteneva che, nonostante la società avesse affidato a terzi (la Sport +) la gestione dell'attività pubblicitaria nello Stadio Olimpico, rimaneva soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, perché "dispone" dei mezzi con cui viene diffuso il messaggio pubblicitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, cassando la sentenza impugnata della CTR Lazio ritenuta contraria al principio di diritto consolidato. La Corte ha affermato che la disponibilità del mezzo pubblicitario, ai sensi dell'art. 6 comma 1, si estende anche alla disponibilità mediata (diritto personale di godimento) e che il proprietario/chi dispone del mezzo resta soggetto passivo anche se ha affidato la gestione a un intermediario; inoltre il comma 2 prevede la responsabilità solidale di chi produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario (della società resistente), ha compensato le spese del merito e ha condannato la S.S. L. spa a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di legittimità (Euro 5.000,00 più oneri).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6

    "1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità."

    La Corte interpreta il termine ampio "dispone" come comprensivo anche della disponibilità mediata (diritti personali di godimento), quindi il proprietario o chi comunque dispone del mezzo pubblicitario è soggetto passivo dell'imposta anche se ha delegato la gestione a terzi; il produttore/fornitore è invece obbligato in via solidale.

  • Giurisprudenza: Cass. 13 marzo 2015, n. 5039 e altre pronunce richiamate

    Precedenti della Corte hanno già stabilito che una società sportiva resta soggetto passivo per la pubblicità nello stadio anche se ha affidato la gestione a terzi, con responsabilità solidale tra proprietario/disponente e l'intermediario/gestore.

Massime di principio

  • Il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è chi "dispone" del mezzo pubblicitario: la nozione comprende sia diritti reali (proprietà) sia diritti personali di godimento (contratti di gestione).
  • La mera esternalizzazione della gestione della pubblicità a un terzo non esime il proprietario/chi dispone del mezzo dall'obbligo principale di pagamento dell'imposta.
  • Chi produce o vende la merce o fornisce i servizi pubblicizzati può essere tenuto in via solidale al pagamento dell'imposta (art. 6, comma 2).
  • In caso di contestazione, il Comune può validamente notificare l'avviso di accertamento al titolare della disponibilità del mezzo; spetta al destinatario dimostrare che la disponibilità è stata trasferita in modo da escludere la sua qualità di soggetto passivo.
  • Nei contratti di affidamento della gestione pubblicitaria è opportuno disciplinare espressamente la ripartizione degli oneri fiscali e indicare trasferimenti di disponibilità effettivi per ridurre rischi di tassazione indiretta.
  • La giurisprudenza consolidata preferisce un'interpretazione sostanziale della nozione di "disponibilità", privilegiando l'effetto sostanziale della titolarità dei rapporti rispetto alla mera forma contrattuale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.