Sentenza n. 560/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, reiterando le censure contro il decreto ministeriale del 5 novembre 2013, con cui gli era stata irrogata la perdita del grado per rimozione. Ha dedotto, in particolare, la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti contestati, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, nonché la violazione dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare. La vicenda riguardava condotte risalenti al 2002-2003, consistenti nella partecipazione alla richiesta di somme di denaro a persone offese, prospettando la possibilità di ottenere posti di lavoro o benefici pubblici poi non conseguiti. Il procedimento penale era stato archiviato per prescrizione; secondo l’appellante, l’Amministrazione non aveva inoltre adeguatamente dimostrato la data di effettiva conoscenza del provvedimento penale, dalla quale sarebbe decorso il termine disciplinare.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla sanzione, ha ritenuto che la determinazione della misura disciplinare rientri nella discrezionalità dell’Amministrazione e sia sindacabile soltanto in presenza di illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o altri evidenti vizi di eccesso di potere. Nel caso concreto, la motivazione è stata giudicata ampia e coerente, fondata sulla ricostruzione dei fatti e sulla loro gravità rispetto ai doveri di correttezza, integrità, moralità e rettitudine propri del militare e sull’incidenza delle condotte sul prestigio dell’Arma. L’assenza di prova diretta della materiale percezione delle somme non è stata ritenuta decisiva, poiché il giudizio disciplinare si fondava sulla valutazione complessiva delle dichiarazioni delle persone offese, degli accertamenti penali e degli atti degli organi disciplinari. L’archiviazione penale per prescrizione non impediva la valutazione autonoma dei fatti in sede disciplinare, essendo distinti i presupposti e le finalità dei due procedimenti. Quanto ai termini, il termine di 270 giorni previsto dall’art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010 decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento di archiviazione da parte dell’Amministrazione. Essendo stata accertata tale conoscenza il 16 aprile 2013, il decreto ministeriale del 5 novembre 2013 è stato adottato tempestivamente. Il giudice ha inoltre precisato che, ai fini del rispetto del termine, rileva la data di adozione dell’atto conclusivo, mentre la successiva comunicazione o notificazione incide sull’efficacia dell’atto e non sul perfezionamento del procedimento. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 1392, comma 3, d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
Il termine di conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza integrale, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento di archiviazione; nel caso concreto il termine di 270 giorni è stato rispettato perché il decreto finale è stato adottato entro tale periodo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte privata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La determinazione della sanzione disciplinare di stato appartiene alla discrezionalità dell’Amministrazione e non può essere sostituita dal giudice amministrativo; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o incoerenza del percorso valutativo.
- Nel procedimento disciplinare, l’Amministrazione può fondare il giudizio di responsabilità e di incompatibilità con il mantenimento del grado su una valutazione complessiva degli elementi istruttori, senza necessità che ogni segmento della condotta sia comprovato da prova diretta, purché la ricostruzione sia coerente e adeguatamente motivata.
- L’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale consente all’Amministrazione di valutare disciplinarmente i medesimi fatti anche quando il procedimento penale si sia concluso con archiviazione per prescrizione; l’esito penale non vincola automaticamente la valutazione disciplinare.
- Ai fini del termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare di stato instaurato a seguito di procedimento penale, il termine decorre dalla conoscenza integrale, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento di archiviazione e si considera rispettato quando l’atto finale è adottato entro il termine, indipendentemente dalla successiva comunicazione o notificazione al destinatario.
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