Sentenza n. 1015/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all'esame di Stato per l'anno scolastico 2023/2024, formalizzata nel tabellone, nella comunicazione dei voti di fine anno e nel verbale dello scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la propria non ammissione all'esame di Stato, chiedendo l'annullamento degli atti e la previa riconvocazione del Consiglio di Classe ai fini dell'ammissione. Con i motivi aggiunti ha dedotto, in particolare, la mancata attivazione dei corsi di recupero dopo il primo trimestre, l'erronea o incompleta comunicazione alla famiglia delle lacune riscontrate e la disparità di trattamento derivante dal fatto che, a fronte di undici alunni insufficienti, soltanto il ricorrente sarebbe stato escluso dall'esame. In sede cautelare il ricorrente non aveva contestato le ragioni poste a fondamento del rigetto della sospensione, relative alla coerenza della valutazione del Consiglio di Classe con la difficile carriera scolastica complessiva, lo scarso impegno, l'elevata incidenza delle assenze, anche finalizzate in alcuni casi a sottrarsi alle verifiche, e la mancata consegna dei compiti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il difensore del ricorrente ha dichiarato in udienza che lo studente aveva superato l'esame nel corso dell'anno scolastico conclusosi nel 2025. Il Collegio non ha quindi pronunciato una decisione definitiva di merito sui vizi dedotti, ma ha rilevato, ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza virtuale del ricorrente, richiamando le ragioni già poste a fondamento del rigetto cautelare: la coerenza della decisione scolastica con l'andamento pluriennale della carriera, lo scarso impegno, l'elevata percentuale di assenze e la mancata consegna dei compiti. Le spese sono state parzialmente compensate, con condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione di euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, anche considerando che l'Amministrazione non aveva svolto ulteriore attività difensiva in vista dell'udienza pubblica.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel contesto della definizione della causa e della pronuncia sulle spese.
Massime di principio
- Il ricorso avverso la non ammissione a un esame scolastico diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l'interessato abbia superato l'esame in un successivo anno scolastico, essendo venuta meno l'utilità concreta e attuale dell'eventuale annullamento dell'atto originario.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale sarebbe stato l'esito presumibile della controversia alla luce degli elementi già acquisiti.
- Ai fini della soccombenza virtuale in una controversia sulla non ammissione scolastica, possono assumere rilievo la coerenza della valutazione del Consiglio di Classe con l'intera carriera scolastica, lo scarso impegno, l'elevata incidenza delle assenze e la mancata consegna dei compiti.
- La parziale compensazione delle spese può essere giustificata dalla mancata ulteriore attività difensiva dell'Amministrazione in vista dell'udienza pubblica, pur restando a carico del ricorrente le spese determinate secondo la soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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